martedì 08/07/2025 • 13:59
Il prelievo imposto alle società di gestione aeroportuale è pienamente conforme ai principi costituzionali. La Consulta ha ribadito la razionalità della scelta legislativa e la sua coerenza con l'interesse pubblico, escludendo ogni arbitrarietà e ribadendo la discrezionalità del Parlamento nella selezione degli indici di capacità contributiva (Corte Cost. 8 luglio 2025 n. 100).
redazione Memento
La Corte Cost. 8 luglio 2025 n. 100 si è espressa sull'annosa questione della fiscalità aeroportuale legata al finanziamento dei servizi di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco, fornendo un importante chiarimento sul tributo aeroporti per il servizio antincendio.
La controversia era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva messo in discussione la legittimità di alcune disposizioni legislative che prevedono il prelievo a carico delle sole società di gestione aeroportuale, anche per i servizi svolti oltre il perimetro dello scalo.
Al centro della questione figuravano l'art. 1 c. 1328 L. 296/2006 e l'art. 4 c. 3-bis DL 185/2008: tali norme stabiliscono che il tributo aeroporti venga destinato esclusivamente alle società che amministrano e gestiscono gli aeroporti, con la finalità di finanziare i servizi antincendio garantiti dai Vigili del fuoco.
La Consulta ha respinto ogni dubbio di incostituzionalità, affermando che la scelta di porre il tributo solo in capo alle società di gestione è legittima e non viola il principio di uguaglianza tributaria. Secondo la Corte, questa misura è sorretta da una “adeguata giustificazione obiettiva”: le società di gestione aeroportuale, infatti, si distinguono dagli altri soggetti operanti nello scalo per il ruolo centrale nell'organizzazione e nell'amministrazione complessiva dell'aeroporto, che viene loro affidato in concessione. Tali società sono quindi ragionevolmente individuate come titolari della capacità contributiva correlata al traffico aereo generato.
La sentenza ribadisce anche che il Parlamento gode di ampia discrezionalità nell'individuare le categorie di contribuenti e nel calibrare le misure fiscali in base agli indici di capacità contributiva: questa discrezionalità si traduce nella possibilità di fissare regole specifiche per particolari settori economici, purché sorrette da razionalità e coerenza con gli obiettivi di interesse pubblico.
In conclusione, la Corte Costituzionale ha riaffermato che il principio di equità tributaria non si esaurisce nell'uniformità del trattamento tra tutti i soggetti operanti, ma si fonda sulla razionalità delle scelte normative e sulla coerenza rispetto agli scopi di interesse collettivo perseguiti dal legislatore. La legittimità del tributo aeroporti per il servizio antincendio viene così confermata, consolidando la posizione delle società di gestione aeroportuale come uniche destinatarie del prelievo destinato a finanziare servizi essenziali per la sicurezza aeroportuale e la collettività.
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