venerdì 10/05/2024 • 14:18
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 9 maggio 2024, ha stabilito che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri nell'ambito aeroportuale ha natura tributaria.
redazione Memento
Con la sentenza n. 80 del 9 maggio 2024, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri nell'ambito aeroportuale ha natura tributaria. L'art. 39-bis DL 159/2007 è stato, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2 c. 11 L. 350/2003 si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. Secondo la Corte, l'affermazione della natura non tributaria fatta dal legislatore si risolve in un'operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse connesse a un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Nell'ambito del procedimento di insinuazione al passivo di Aeroporto di Genova Spa nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane Spa in amministrazione straordinaria, con ordinanza del 4 agosto 2023, la Corte di Cassazione aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. una questione di legittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 39-bis DL 159/2007. Secondo Alitalia, il credito per l'addizionale comunale non aveva natura tributaria, ma piuttosto natura di corrispettivo di un servizio imprenditoriale, dal momento che viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente all'Enav. Nel caso di specie, ricorrono tutte le caratteristiche del tributo. In primo luogo, una disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, ossia il vettore aereo, che è tenuto a corrispondere la somma di euro 6,50 per ogni passeggero imbarcato (ferma la traslazione sui passeggeri medesimi). Non ricorre invece un rapporto sinallagmatico tra il vettore e i vari destinatari del gettito né la misura dell'addizionale è in alcun modo commisurata al costo di quei servizi. Il prelievo è ancorato al numero dei passeggeri imbarcati e quindi, in definitiva, al fatturato ed è finalizzato a sovvenire pubbliche spese. L'addizionale è volta a sostenere i costi di sicurezza, i maggiori costi dei comuni sede di aeroporti e limitrofi, il contrasto della criminalità, dal 2005, il Fondo per il sostegno del personale trasporto aereo, dal 2006, i costi del servizio statale antincendi; dal 2019, il finanziamento alle gestioni previdenziali dell'Inps. Pertanto l'affermazione della natura non tributaria non è altro che un'operazione meramente nominalistica. La Corte sottolinea, infine, che nonostante l'addizionale comunale sia stata in origine pensata come prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei Comuni su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti, essa, sin dalla sua istituzione, è stata in realtà devoluta solo in parte ai predetti Comuni. Tale devoluzione, peraltro, è rimasta nel tempo quantitativamente immutata, nonostante l'addizionale sia stata via via incrementata dalla misura iniziale di 1 euro all'attuale di euro 6,50 per passeggero. Fonte: C.Cost. 9 maggio 2024 n. 80
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