mercoledì 09/07/2025 • 06:00
In tema di sopravvenienze attive da esdebitazione generate nell'ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, l'Agenzia delle Entrate esclude l'applicazione della detassazione prevista dall'art. 88 c. 4-ter TUIR, restringendo così il regime agevolato alle sole ipotesi di concordato preventivo liquidatorio e fallimentare (Risp. AE 7 luglio 2025 n. 179).
Negli ultimi anni, il legislatore ha adottato un approccio sempre più organico e sistematico alla gestione della crisi d'impresa, culminato nell'adozione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) con il D.Lgs. 14/2019. Tra le novità più rilevanti introdotte in quest'ambito spicca la composizione negoziata della crisi, strumento che mira ad agevolare il risanamento delle imprese in difficoltà attraverso un percorso alternativo alle tradizionali procedure concorsuali.
In tale solco si colloca anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto in via d'urgenza dal DL 118/2021 e successivamente trasposto negli artt. 25-sexies e 25-septies CCII. Questo istituto rappresenta una soluzione residuale, attivabile solo qualora la composizione negoziata non abbia prodotto esiti positivi, consentendo all'imprenditore di avviare un procedimento concorsuale snello a carattere integralmente liquidatorio.
La questione oggetto della Risp. AE 7 luglio 2025 n. 179 prende le mosse dall'istanza presentata da una società (ALFA S.r.l. in liquidazione, già BETA S.p.A.), interessata a chiarire il regime fiscale applicabile alla sopravvenienza attiva da esdebitazione maturata nel contesto di un concordato semplificato. In particolare, la società chiedeva se fosse possibile applicare la detassazione integrale prevista dall'art. 88 c. 4-ter TUIR, disposizione che esclude dal reddito imponibile le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio, fallimentare o di procedure estere equivalenti.
La vicenda societaria si caratterizza per un articolato percorso di crisi: tentativo di composizione negoziata non andato a buon fine, avvio del concordato semplificato, cessione di un ramo d'azienda, omologazione della procedura e successiva liquidazione della società. Nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'apertura della liquidazione, la società aveva rilevato una significativa sopravvenienza attiva da esdebitazione, chiedendo lumi circa la sua tassazione.
La posizione della società: equiparazione tra le procedure
La tesi sostenuta dalla società era incentrata sull'assimilazione funzionale tra il concordato semplificato e le procedure concorsuali (concordato preventivo liquidatorio, concordato fallimentare) espressamente richiamate dal TUIR. Secondo questa impostazione, la finalità liquidatoria del concordato semplificato, la sua genesi normativa e la sua strutturazione simile agli istituti tradizionali, avrebbero dovuto giustificare un'interpretazione estensiva della norma agevolativa.
La società sottolineava inoltre come la stessa disciplina fiscale venga espressamente estesa alle procedure estere equivalenti, e dunque, a maggior ragione, dovrebbe applicarsi alle procedure interne di analoga natura, per evitare disparità di trattamento e garantire coerenza sistematica.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate: nessuna estensione implicita
L'Agenzia delle Entrate prende posizione in modo netto e chiaro, richiamando il dato letterale della norma e il principio di riserva di legge in materia tributaria. Il passaggio centrale della motivazione può essere così sintetizzato:
La disciplina di cui all'art. 88 c. 4-ter TUIR, non è stata estesa dal legislatore alla procedura di concordato semplificato, come invece avvenuto per le ipotesi di accordi raggiunti nella composizione negoziata (cfr. art. 25-bis c. 5 CCII). Ne consegue che la sopravvenienza attiva da esdebitazione maturata in sede di concordato semplificato deve concorrere interamente alla formazione del reddito d'impresa.
Questa posizione trova fondamento sia nell'analisi letterale delle disposizioni, sia nella volontà del legislatore, che – come evidenziato anche dalla recente legge delega per la riforma fiscale – ha circoscritto l'ambito di applicazione delle misure premiali, demandando a futuri interventi normativi la disciplina fiscale organica delle procedure del CCII.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate precisa che:
Le conseguenze della risposta
L'esclusione della detassazione comporta che le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate in sede di concordato semplificato devono essere interamente assoggettate a tassazione, concorrendo alla formazione del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Questo principio si applica a tutte le procedure avviate ai sensi degli artt. 25-sexies e 25-septies CCII, fino a quando non interverrà una specifica modifica normativa.
Per le imprese, questo significa dover considerare l'effetto fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione nelle proprie valutazioni strategiche e nei business plan, soprattutto in fase di progettazione della procedura concorsuale e di dialogo con i creditori.
Il diverso trattamento fiscale tra il concordato semplificato e il concordato preventivo liquidatorio/fallimentare genera alcune evidenti asimmetrie. Da un lato, il concordato semplificato è pensato come strumento residuale e di ultima istanza, dall'altro lato, l'assenza di agevolazioni fiscali rischia di limitarne l'attrattività e l'efficacia, penalizzando le imprese che optano per questa soluzione dopo il fallimento della composizione negoziata.
Le stesse argomentazioni proposte dalla società istante trovano conforto in parte della dottrina, che individua nel concordato semplificato una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria, caratterizzata dalla destinazione integrale del patrimonio alla soddisfazione dei creditori e dalla presenza di un provvedimento di omologa da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in assenza di un'esplicita previsione normativa, il principio di tassatività delle disposizioni fiscali non consente di estendere in via analogica le agevolazioni.
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