lunedì 07/07/2025 • 15:51
È possibile accedere al regime forfetario anche in presenza di un'attività che, ex lege, prevede regimi speciali IVA mai applicati prima; l'incompatibilità sussiste solo se il regime speciale IVA è già stato adottato. Gli adempimenti devono essere rispettati sia in fase di avvio che in sede di dichiarazione dei redditi (Risp. AE 7 luglio 2025 n. 181).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 7 luglio 2025 n. 181, affronta la questione della compatibilità tra il regime forfetario e l'avvio di una nuova attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati soggetta al regime IVA del margine. L'istante, commerciante di elettrodomestici e accessori, intende dal 2025 aggiungere la vendita di beni usati e adottare il regime forfetario, avendone i requisiti, in seguito alla cessazione del regime fiscale di vantaggio per superamento del limite di età.
La domanda verte sulla possibilità di accedere al regime forfetario anche laddove la nuova attività preveda obbligatoriamente l'applicazione di regimi speciali IVA mai adottati in precedenza.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai sensi dell'art. 1 c. 57 L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA. Tuttavia, la Circ. 10 aprile 2019 n. 9/E precisa che l'incompatibilità è in re ipsa solo se il regime speciale è obbligatorio e già applicato.
Nel caso in esame, poiché l'istante non ha mai applicato il regime IVA del margine per la vendita di beni usati e intende iniziare tale attività solo dal 2025, l'Agenzia delle Entrate ritiene che possa adottare direttamente il regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge.
L'adesione al regime forfetario deve essere comunicata tramite il modello AA9/12, indicando la variazione dati e la scelta del regime fiscale agevolato. La conferma dell'adesione avverrà successivamente in sede di dichiarazione dei redditi, attestando il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause ostative.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto precisa che:
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Renato Portale
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