venerdì 04/07/2025 • 06:00
L'INPS, con il Messaggio 3 luglio 2025 n. 2130, ha fornito le indicazioni operative per ricorrere agli ammortizzatori sociali nei casi di interruzione dell'attività lavorativa dovuta al caldo estremo: esaminiamo quadro normativo, causali ammesse e adempimenti per i datori di lavoro.
Con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l'INPS ha diramato le indicazioni in tema di ammortizzatori sociali applicati alle situazioni di disagio lavorativo causate dalle condizioni climatiche estreme. Le indicazioni fornite dall'istituto riguardano il campo di intervento della CIGO e dell'assegno di integrazione salariale FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Quadro normativo
Tenuto conto dell'impatto delle attuali condizioni meteorologiche, contraddistinte da temperature elevate che superano significativamente i valori medi di periodo, sull'esecuzione delle prestazioni lavorative e sulla possibile interruzione o limitazione delle medesime, con Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 l'INPS ha riassunto le indicazioni relative alle procedure per la richiesta degli ammortizzatori sociali e ai parametri per una corretta valutazione delle domande presentate. Si rammenta che la disciplina in materia trova fondamento nel D.Lgs. 148/2015, che ha riformato organicamente la disciplina degli ammortizzatori sociali.
Le indicazioni dell'INPS si applicano tanto ai datori di lavoro che possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), quanto a quelli che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del medesimo decreto.
Le causali applicabili
Il Messaggio INPS sottolinea il sistema duale che caratterizza le causali per l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale in caso di caldo eccessivo.
La prima causale attiene alla sospensione dell'attività lavorativa per ordine di pubblica autorità. In tali fattispecie, quando la sospensione o riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono utilizzare la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori". In questo caso, l'accesso alle prestazioni è semplificato poiché è sufficiente indicare nella relazione tecnica gli estremi dell'ordinanza, senza necessità di allegare la documentazione.
In alternativa, rimane ferma la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per " temperature elevate". Tale opzione è particolarmente rilevante quando non sussistano ordinanze specifiche ma le condizioni climatiche rendano comunque impossibile o pericoloso lo svolgimento delle attività lavorative. Al riguardo l'INPS conferma che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, che vengono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.
Divieto di sovrapposizione
Uno degli aspetti più rilevanti del messaggio riguarda la disciplina della non sovrapposizione delle domande. L'INPS chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi interamente o parzialmente sovrapponibili, utilizzando causali diverse. Tuttavia, quando venga presentata un'istanza con causale "evento meteo" per periodi interessati anche da ordinanze di sospensione, l'istruttoria deve tenere conto di tale circostanza in modo unitario. Possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è accertato l'evento meteo avverso, sia quelle per le quali le ordinanze abbiano vietato lo svolgimento delle attività. Anche in tal caso, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.
Valutazione della temperatura
Ai fini della valutazione delle temperature, l'Istituto richiama l'approccio già adottato in passato (cfr. messaggi INPS n. 2729/2023, n. 2735/2024 e n. 2736/2024) che prevede il superamento della rigida soglia dei 35°C in ragione del concetto di temperatura "percepita", che può essere superiore a quella reale in presenza di specifiche condizioni lavorative e in base al rapporto tra il tasso di umidità e la temperatura effettiva. Pertanto, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale.
L'individuazione dei fattori che concorrono a determinare la temperatura percepita richiede l'analisi delle condizioni ambientali (ed esempio nel caso di attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole), degli strumenti di lavoro (utilizzo di materiali o macchinari che producono calore), l'impiego di dispositivi di protezione (tute, caschi e altri strumenti di protezione individuale) e del tasso di umidità.
Di conseguenza, la valutazione dell'integrabilità della causale di integrazione salariale non deve fare riferimento solo al gradiente termico registrato dai bollettini meteo, ma deve considerare la tipologia di attività svolta e le condizioni concrete in cui operano i lavoratori. In tal caso, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è richiesta una relazione tecnica completa che descriva non solo l'evento meteorologico, ma anche l'attività lavorativa sospesa o ridotta e le modalità di svolgimento della stessa. In assenza dei predetti elementi l'Istituto procederà ad un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 11 DM 15 aprile 2016 n. 95442, in forza del quale l'impresa dovrà fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento della pratica.
L'istituto precisa che le indicazioni contenute nel Messaggio si applicano in riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le attività non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, o quando l'utilizzo di tali sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse. L'INPS, inoltre, riconosce espressamente la possibilità di valutare positivamente le richieste di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, disponga la sospensione o riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.
Settore agricolo e regime EONE
Il provvedimento estende le proprie indicazioni anche al settore agricolo, significativamente esposto a condizioni climatiche estreme, nell'ambito della disciplina della cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA), secondo la disciplina della L. 457/1972. Per quanto riguarda, invece, il regime degli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), entrambe le causali (ordine di pubblica autorità ed evento meteo per temperature elevate) integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili, con conseguenti significative semplificazioni procedurali. In particolare, per le domande presentate con le predette causali:
Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei, l'informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione oltre le 13 settimane continuative.
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Michele Donati
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