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Traduzione
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  • Tempo di lettura 2 min.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a risolvere un contrasto interpretativo sulla validità della procura speciale alle liti rilasciata all'estero in assenza di traduzione in lingua italiana. Il tema è di particolare importanza, dato il crescente ricorso a documenti esteri nei procedimenti giudiziari italiani e l'esigenza di uniformare il trattamento processuale di questi atti (Cass. SS.UU. 2 luglio 2025 n. 17876). Natura della procura alle liti e lingua degli atti processuali La procura alle liti è un atto con cui una parte conferisce mandato ad un avvocato per rappresentarla in giudizio. Quando la procura è rilasciata all'estero, si pone il problema se occorra una traduzione ufficiale in italiano per la sua validità e per la possibilità di utilizzarla in un processo civile italiano. La sentenza chiarisce subito che la procura alle liti non è un atto processuale in senso proprio, bensì un atto prodromico al processo. Di conseguenza, ad essa non si applica l'art. 122 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana per gli atti processuali, ma la disciplina dettata dall'art. 123 c.p.c., che consente la produzione di documenti in lingua straniera con facoltà del giudice di disporre la traduzione, ove necessaria.

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