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martedì 01/07/2025 • 12:30

Fisco CREDITI D'IMPOSTA

Imprese che assumono ricercatori: al via il nuovo bonus

Dal 1° luglio 2025 le imprese che assumono ricercatori altamente qualificati a tempo indeterminato possono beneficiare di un nuovo credito d'imposta di 10.000 euro per ogni assunzione, in sostituzione del precedente esonero contributivo, nell'ambito del PNRR. L'agevolazione è concessa fino al 31 dicembre 2026.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Dal 1° luglio 2025 prende il via un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che assumano ricercatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'agevolazione, prevista dall'art. 3-septies DL 45/2025, convertito con modificazioni dalla L. 79/2025, nasce per sostituire l'esonero contributivo di cui al DL 13/2023, misura rivelatasi scarsamente efficace in termini di adesione da parte delle imprese.

Questa nuova disposizione si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e in particolare nell'ambito dell'Investimento 3.3 della Missione 4 – Componente 2, che mira a potenziare la sinergia tra sistema accademico e tessuto imprenditoriale attraverso il rafforzamento della domanda di competenze altamente specializzate.

L'obiettivo è duplice, ovvero favorire l'inserimento lavorativo stabile di profili altamente qualificati e incentivare il trasferimento tecnologico e l'innovazione nei processi produttivi.

Il superamento dell'esonero contributivo: cause e limiti

L'incentivo sostituito (ovvero l'esonero contributivo fino a 7.500 euro) era riservato a imprese che avessero cofinanziato borse di dottorato “innovativo”. Tuttavia, nonostante la finalità ambiziosa, questa misura ha evidenziato criticità rilevanti, tra cui:

  • complessità procedurale, legata all'obbligo di domanda telematica al MUR e alla piattaforma informatica poco intuitiva;
  • scarso appeal economico per le imprese, poiché il vantaggio contributivo era inferiore al costo effettivo di un'assunzione stabile;
  • limitazioni quantitative, come il tetto massimo di due unità di personale per borsa cofinanziata;
  • vincoli legati agli aiuti de minimis, che in alcuni casi bloccavano l'accesso all'agevolazione.

La nuova misura fiscale cerca di superare questi limiti offrendo un contributo più significativo, diretto e fiscalmente neutro, migliorando l'efficacia dell'intervento pubblico.

Soggetti beneficiari e condizioni oggettive

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese residenti in Italia (di qualsiasi forma giuridica, incluse le società cooperative) e, in generale, a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2026.

In particolare, il beneficio è applicabile per ciascun lavoratore assunto che possieda un titolo di dottore di ricerca oppure sia stato o sia titolare di contratti: ex art. 22 L. 240/2010 (assegni di ricerca) ovvero ex art. 24 L. 240/2010 (ricercatori universitari a tempo determinato, tipo A o B).

Questi requisiti si riferiscono al passato accademico o professionale del lavoratore, anche se non è previsto un limite temporale specifico sulla data di ottenimento del dottorato o sul periodo in cui il contratto è stato svolto.

Come accennato il beneficio spetta solo per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2025. Pertanto, non sono ammesse le assunzioni avvenute precedentemente, anche se il lavoratore possiede i requisiti soggettivi e le trasformazioni di contratti già in essere prima di tale data.

Potrebbero, tuttavia, essere ammesse trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, purché la decorrenza del nuovo contratto ricada nel periodo agevolato.

Misura dell'agevolazione e modalità di utilizzo

Il contributo fiscale è pari a 10.000 euro per ogni assunzione, riconosciuto in forma di credito d'imposta. Non è previsto un limite massimo di utilizzo per singola impresa, ma l'erogazione avviene nei limiti del plafond complessivo di 150 milioni di euro stanziato per l'intero biennio.

Nello specifico il credito d'imposta:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 DLgs. 241/97;
  • deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026;
  • non è soggetto ai limiti generali di compensazione previsti dall'art. 1 c. 53 L. 244/2007 (limite annuo di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU) e dall'art. 34 L. 388/2000 (limite annuo di 2.000.000 euro);
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa (art. 88 TUIR);
  • non rileva ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/97);
  • non incide sui coefficienti di deducibilità (ex artt. 61 e 109 c. 5 TUIR).

Procedura di accesso: attesa per il decreto attuativo

Il credito è concesso previa procedura concessoria da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, che adotterà un decreto attuativo di concerto con il Ministero dell'Economia.

In particolare il decreto dovrà definire:

  • le modalità di presentazione della domanda (probabilmente tramite piattaforma telematica);
  • i documenti richiesti, tra cui: copia del contratto di assunzione; certificazioni universitarie del titolo di dottorato; attestazioni relative agli ex contratti di ricerca;
  • i criteri per la concessione del credito in caso di esaurimento fondi (es. ordine cronologico o riparto proporzionale).

Cumulabilità con altre misure di sostegno e controlli

Il testo normativo non esclude esplicitamente la cumulabilità con altre misure di sostegno all'occupazione o alla ricerca (come i crediti d'imposta per R&S o per le ZES). In linea di principio, la cumulabilità è ammessa nei limiti del costo effettivamente sostenuto, secondo il principio generale del divieto di sovra-compensazione. Sarà tuttavia necessario verificare nel decreto attuativo eventuali limitazioni derivanti dalla normativa sugli aiuti di Stato, in particolare in materia di de minimis.

Essendo un incentivo fiscale, l'utilizzo del credito potrà essere oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche in merito all'effettività dell'assunzione, alla validità dei titoli accademici e al rispetto dei limiti normativi previsti.

Eventuali utilizzi indebiti comportano il recupero del credito, con interessi e sanzioni secondo l'art. 13 DLgs. 471/97.

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