lunedì 30/06/2025 • 06:00
Con il Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025, l'ANAC ha escluso la possibilità di richiedere il possesso di certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, trattandosi di presupposti non rientranti nel perimetro dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria.
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La vicenda in commento prende le mosse dall'istanza di un operatore economico interessato a chiedere all'Autorità circa la conformità al codice dei contratti pubblici di un bando di gara per l'affidamento di servizi di realizzazione di un sistema integrato di archiviazione e tracciabilità di vetrini, pubblicato da un'Azienda Sanitaria Universitaria, che prevedeva il possesso della certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024 o, in alternativa, alla UNI EN ISO 13485:2021; nonché il possesso della certificazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024.
Come noto, nella prassi in uso, le certificazioni di conformità a prassi internazionali sono richieste come requisiti di accesso alle gare, oppure, nelle procedure in cui il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come elementi premiali di valutazione delle offerte tecniche, a cui è collegata l'attribuzione di uno specifico punteggio tabellare.
Sul punto è pacifico che “non è in contestazione che le leggi di gara possano prevedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione oppure come criterio valutativo dell'offerta, al fine di attribuire punteggi premiali (cfr., fra le altre,
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Andrea Penta
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