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mercoledì 25/06/2025 • 11:56

Impresa Dalla Banca d’Italia

Operatori non finanziari: disposizioni in materia antiriciclaggio

Il provvedimento del 16 giugno 2025 della Banca d'Italia, contenente disposizioni in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2025 n. 144. Il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU.

a cura di

redazione Memento

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 il provvedimento del 16 giugno 2025 della Banca d'Italia che contiene disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 DL 350/2001 nonchè su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. Il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Ciascun operatore è chiamato a effettuare un'autovalutazione della propria esposizione al rischio e deve istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilità per l'inoltro delle SOS.

Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, gli operatori possono nominare un componente dell'organo di amministrazione quale esponente per l'antiriciclaggio.  L'incarico ha natura esecutiva e può essere conferito anche al consigliere delegato al trattamento del contante ovvero al direttore generale (ove nominato). L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio possiede adeguate conoscenze concernenti i rischi di riciclaggio, i controlli e le procedure AML.  Tale figura:

  • monitora nel continuo che l'assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio siano adeguati e proporzionati, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun operatore e dei rischi cui esso è esposto;
  • informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza (anche per il tramite del responsabile della funzione antiriciclaggio) e si adopera affinchè l'organo di gestione valuti le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio ai fini dell'adozione delle opportune iniziative.

La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della   propria attività e poter interloquire con gli organi aziendali (direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, se nominato), nonché con le altre funzioni.

Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a:

   a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai cash dispenser;

   b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori;

   c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori.

Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia secondo le scadenze di seguito indicate:

Periodo di riferimento

Termine per l'inoltro

1° gennaio – 31 marzo

Entro l'ultimo giorno lavorativo di aprile

1° aprile – 30 giugno

Entro l'ultimo giorno lavorativo di luglio

1° luglio – 30 settembre

Entro l'ultimo giorno lavorativo di ottobre

1° ottobre – 31 dicembre

Entro l'ultimo giorno lavorativo di gennaio

Fonte: Provvedimento 16 giugno 2025 (GU 24 giugno 2025 n. 144)

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