mercoledì 25/06/2025 • 11:56
Il provvedimento del 16 giugno 2025 della Banca d'Italia, contenente disposizioni in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2025 n. 144. Il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU.
redazione Memento
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 il provvedimento del 16 giugno 2025 della Banca d'Italia che contiene disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 DL 350/2001 nonchè su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. Il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Ciascun operatore è chiamato a effettuare un'autovalutazione della propria esposizione al rischio e deve istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilità per l'inoltro delle SOS.
Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, gli operatori possono nominare un componente dell'organo di amministrazione quale esponente per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva e può essere conferito anche al consigliere delegato al trattamento del contante ovvero al direttore generale (ove nominato). L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio possiede adeguate conoscenze concernenti i rischi di riciclaggio, i controlli e le procedure AML. Tale figura:
La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività e poter interloquire con gli organi aziendali (direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, se nominato), nonché con le altre funzioni.
Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a:
a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai cash dispenser;
b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori;
c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori.
Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia secondo le scadenze di seguito indicate:
Periodo di riferimento |
Termine per l'inoltro |
---|---|
1° gennaio – 31 marzo |
Entro l'ultimo giorno lavorativo di aprile |
1° aprile – 30 giugno |
Entro l'ultimo giorno lavorativo di luglio |
1° luglio – 30 settembre |
Entro l'ultimo giorno lavorativo di ottobre |
1° ottobre – 31 dicembre |
Entro l'ultimo giorno lavorativo di gennaio |
Fonte: Provvedimento 16 giugno 2025 (GU 24 giugno 2025 n. 144)
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La bozza del DL Economia, approvata dal CDM del 20 giugno 2025, introduce un'ampia revisione dell'assetto normativo antiriciclaggio, con l'obiettivo di rafforzare le dif..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.