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sabato 05/07/2025 • 06:00

Fisco MODELLI DICHIARATIVI

Redditi PF 2025: limiti nell'indicazione dei redditi professionali per eredi

Il Modello Redditi PF 2025, in particolare il Quadro RM, e le relative istruzioni non prevedono specificatamente la possibilità di dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni percepiti nel 2024 da parte di eredi o legatari.

di Luca Biancardino - Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Nel modello Redditi PF 2025 non vi è la possibilità per eredi o legatari di dichiarare i compensi da arti e professioni percepiti dopo la morte del titolare. Questa esclusione sembra derivare da un errore nelle istruzioni ministeriali, che hanno ripreso quelle del modello 730 dove tale fattispecie non è contemplata.

Nel dettaglio, il quadro RM, utilizzabile dai contribuenti per la disclosure tra gli altri dei redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, al rigo RM5 non riporta tra le tipologie di reddito quella dei compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni percepiti da parte di eredi o legatari. Verosimilmente si può ipotizzare una “svista” da parte dell'AE dovuta all'utilizzo, per le istruzioni al modello Redditi PF, delle stesse istruzioni redatte per il rigo M5, deputato alla rendicontazione della medesima tipologia reddituale, del modello 730/2025.

È opportuno ricordare però che il modello 730 non prevede la possibilità di dichiarare i redditi in questione e pertanto in questo specifico caso le istruzioni per la compilazione dei due modelli non possono essere esattamente sovrapponibili.

La disciplina fiscale

Prima di addentrarci nell'analisi tecnica compilativa del modello Redditi PF e delle difficoltà finora riscontrate dagli utenti si ritiene utile ricordare la disciplina generale applicabile ai redditi percepiti da eredi o legatari.

A norma del c. 3 dell'art. 7 TUIR in caso di morte dell'avente diritto, i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti devono essere determinati a norma delle stesse disposizioni e tassati separatamente nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti seguendo le disposizioni degli artt. 19 e 21 TUIR.

Tra i redditi oggetto di tassazione separata in capo agli eredi o ai legatari rientrano i redditi tassati sulla base del principio di cassa ovvero i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, i redditi di capitale ed i redditi diversi. Mentre risultano esclusi, proprio perché non soggetti al principio di cassa, i redditi fondiari e i redditi d'impresa.

Si ricorda in questa sede che l'art. 21 c. 2 TUIR prevede che l'imposta dovuta dall'erede è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione. In via facoltativa il contribuente può optare per la tassazione ordinaria ai sensi.

Rigo RM5: le istruzioni ministeriali

Dalla lettura testuale delle istruzioni rilasciate dall'amministrazione finanziaria, al rigo RM5 vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nell'anno 2024 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, non assoggettabili a tassazione separata.

A partire da quest'anno (periodo d'imposta 2024) il modello Redditi PF ha introdotto la colonna “1” al rigo RM5 che prevede l'indicazione specifica della tipologia di reddito percepito da eredi o legatari mentre restano di fatto invariati i campi dove il contribuente deve indicare l'anno di apertura della successione (colonna 2), il reddito percepito (colonna 3), la quota dell'imposta sulle successione (colonna 4), le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati oltre che la casella per l'applicazione della tassazione ordinaria.

Tra le tipologie di reddito contemplate dalle istruzioni da indicare in colonna 1 ritroviamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • altri redditi di capitale (cod. 5);
  • redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (cod. 6);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cod. 7);
  • altri redditi percepiti nel 2024, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni (cod. 10).

Come riportato in precedenza il fatto che le istruzioni non indichino un codice specifico per i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e che il cod. 10 escluda espressamente la tipologia rende, allo stato attuale, difficile rappresentare correttamente in dichiarazione tali redditi.

Si segnala inoltre che l'esplicita esclusione dei compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prevista al citato codice 10, non viene ripetuta anche nella successiva sezione I-B dello stesso quadro RM in relazione all'applicazione dell'acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata. Questo disallineamento consolida l'idea espressa che l'assenza di previsione della tipologia di redditi autonomi al rigo RM5 sia a tutti gli effetti solo una svista.

Si auspica dunque che l'amministrazione finanziaria possa allineare il modello Redditi PF 2025 e le relative istruzioni alla disciplina prevista dal TUIR.

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