giovedì 19/06/2025 • 14:56
L'Agenzia delle Entrate, con le Risposte 19 giugno 2025 n. 163 e n. 164, ha fornito chiarimenti in tema di trattamento IVA di prestazioni socio sanitarie rese da una fondazione e di contributi erogati a una fondazione.
redazione Memento
Con le risposte n. 163 e n. 164 del 19 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispettivamente in tema di prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese da una fondazione e di contributi erogati da un ente pubblico a una fondazione circa il trattamento ai fini IVA.
Trattamento ai fini IVA delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese da una fondazione
Con la risposta n. 163 del 19 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Non può trovare applicazione neppure l'esenzione di cui al successivo n. 27ter).
Si ricorda che l'art. 10 c. 1 n. 18) DPR 633/72 dispone che sono esenti IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
L'applicazione del citato art. 10 va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
L'art. 10 c. 1 n. 27 ter DPR 633/72 prevede l'esenzione dall'Iva per le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 L. 833/78 o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Contributi erogati da un ente pubblico ad una fondazione per garantirne il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali
Con la risposta n. 164 del 19 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA è escluso qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro.
Si ricorda che l'art. 4 c. 1 DPR 633/72 prevede che per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.
Per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Nel caso di specie, l'istante eroga dei contributi a favore di una fondazione non a fronte di una specifica controprestazione, ma al solo fine di garantire il funzionamento della fondazione e a sostegno delle attività istituzionali della stessa. Non assumendo la natura di corrispettivi, si ritiene che i contributi non siano rilevanti ai fini IVA.
Fonte: Risp. AE 19 giugno 2025 n. 163 e n. 164
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Vincenzo Papagni
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