martedì 17/06/2025 • 15:53
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 17 giugno 2025 n. 157, ha fornito dei chiarimenti in tema di esenzione IVA nel caso di corrispettivi versati da un ente pubblico per l'esecuzione dell'attività di supervisione del personale dei servizi sociali.
redazione Memento
Con la risposta n. 157 del 17 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi versati da un ente pubblico per l'esecuzione dell'attività di supervisione possano rientrare nel regime di esenzione IVA previsto dall'art. 14 c. 10 L. 537/93, qualora tale attività venga accreditata, al momento dell'emissione della fattura relativa al predetto corrispettivo, come corso di formazione, destinato al personale dipendente dell'ente pubblico, per il quale venga previsto il riconoscimento dei crediti formativi a favore di coloro che frequentano il corso di supervisione, affidato a soggetti terzi che gestiscono sotto la loro responsabilità e in tutte le varie fasi l'esecuzione del corso medesimo.
Si ricorda che l'art. 14 c. 10 L. 537/93 dispone che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.
Nel caso in cui l'ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l'esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico all'organizzatore del corso beneficiano dell'esenzione dall'IVA (cfr Circ. AE 18 marzo 2008 n. 22).
Nel caso di specie, l'Istante intende affidare, mediante gara d'appalto, il servizio per l'organizzazione e la gestione della supervisione per il personale del proprio servizio sociale. Dunque, da quanto rappresentato nell'istanza, la gestione del servizio di supervisione oggetto di quesito viene affidata dall'istante ad un soggetto terzo.
Da quanto rappresentato e dalla documentazione prodotta dall'istante, tra cui il contratto, non emerge che l'attività di supervisione affidata dall'istante alla società sia un corso di formazione, che sia stato accreditato come tale o per la frequenza del quale siano stati riconosciuti crediti formativi in favore degli assistenti sociali dipendenti dell'istante supervisionati (cfr scheda LEPS di supervisione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Pertanto, l'AE non ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall'art. 14 c. 10 L. 537/93 ai corrispettivi versati dall'Istante alla Società per l'affidamento del servizio di supervisione oggetto di quesito.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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