sabato 21/06/2025 • 06:00
Il DL fiscale (DL 81/2025) ha ridisegnato in parte il regime di tassazione dei redditi delle società estere sottoposte alla normativa CFC di cui all'art. 167 TUIR. Prorogato, inoltre, al 31 ottobre 2025 il termine per la presentazione della documentazione sugli ibridi necessaria per ottenere la penalty protection.
Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate
Il DL fiscale (DL 84/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2025 n. 138, prevede uno specifico trattamento fiscale antielusivo improntato al principio di trasparenza, il quale coinvolge le imprese, le società e gli enti che, pur non fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono controllate da soggetti che lo sono (precisamente, nel caso in cui il loro controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o la partecipazione alla maggior parte degli utili siano riferibili, direttamente o indirettamente, ad un soggetto fiscalmente residente in Italia, nonché per le loro stabili organizzazioni all'estero o per quelle riconducibili a soggetti residenti che abbiano optato per il regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter TUIR), i quali, al ricorrere di determinate condizioni, si considerano sottoposti a tassazione privilegiata. Le modifiche apportate all'art. 167 TUIR saranno applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (la decorrenza, pertanto, sarà già riferibile al periodo d'imposta 2024 e al Modello Redditi 2025).
Il DL fiscale, anzitutto, è intervenuto sul comma 4-bis dell'art. 167 TUIR, introdotto allo scopo di coordinare la normativa interna con il c.d. Pillar 2 elaborato in sede OCSE, il quale reca al suo interno alcune rilevanti specificazioni in materia di calcolo della tassazione effettiva alla quale devono essere sottoposti i i soggetti controllati esteri ai fini dell'applicazione del regime CFC. Nello specifico, prima dell'intervento in esame l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato si considerava rilevante in misura corrispondente alla moltiplicazione tra la stessa ed il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria.
Con la modifica normativa, invece, il criterio da utilizzare in via principale sarà quello semplificato di allocazione adottato dalla legislazione del Paese in cui la controllata estera è localizzata e, subordinatamente, si dovrà ricorrere al rapporto tra il reddito rilevante relativo a quest'ultima e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle componenti del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente unitariamente calcolata. Da notare, inoltre, l'aggiunta al comma 9 dell'ammissibilità in detrazione non solo delle imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato, ma anche di quanto versato a titolo di imposta minima nazionale equivalente nella misura individuata ai sensi del nuovo comma 4-bis.
Una seconda area di intervento riguarda il comma successivo, ossia il comma 4-ter introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 209/2023, il quale è stato sostituito integralmente da una nuova disposizione normativa. Il comma, nella sua precedente versione che non verrà mai effettivamente applicata, prevedeva la possibilità per le controllanti di esercitare, con riferimento alle controllate estere ed in luogo dell'ordinario regime CFC, l'opzione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% da parametrare all'utile contabile netto. Ebbene, il versamento di cui sopra avrà adesso la funzione di fare superare in via presuntiva al soggetto controllato estero il test di fiscalità privilegiata di cui al comma 4, lett. a).
Ai fini della determinazione dell'importo ed indipendentemente dalla propria quota di partecipazione agli utili, bisognerà calcolare il 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio, non tenendo conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, della svalutazione di attivi e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
Si segnala, inoltre, che quanto versato sarà indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e che l'opzione sarà irrevocabilmente di durata triennale, da intendersi alla scadenza, salvo revoca, tacitamente rinnovata per i tre esercizi successivi (sempre che, ovviamente, permanga in capo al soggetto fiscalmente residente il requisito del controllo).
Le modalità con cui potrà essere comunicata la volontà di avvalersi del regime opzionale, nonché quelle di esercizio della revoca, saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Disallineamenti da ibridi: presentazione della documentazione entro il 31 ottobre 2025
Il DL fiscale ha, inoltre, prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per la presentazione della documentazione sugli ibridi necessaria per ottenere la penalty protection, uniformando così la scadenza sia per gli anni pregressi (2020-2022) sia per il 2023 e il 2024. Si ricorda che l'art. 61 D.Lgs. 209/2023 disciplina la documentazione sul disallineamento da ibridi e la possibilità di beneficiare della penalty protection, cioè l'esenzione dalle sanzioni se la documentazione è adeguata. Il DM 6 dicembre 2024 aveva fissato la scadenza per la documentazione 2023 e 2024 al 31 ottobre 2025, mentre per gli anni 2020-2022 il termine era giugno 2025, ora spostato anch'esso a ottobre 2025 dal nuovo decreto.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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