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mercoledì 18/06/2025 • 06:00

Fisco IN GAZZETTA UFFICIALE

DL fiscale: novità per trasferte, reddito d'impresa e proroga versamenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2025 n. 138, il DL 84/2025 sulle disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. DL fiscale) che prevede novità per: spese per dipendenti e autonomi, tassazione dei redditi di lavoro autonomo e d’impresa, ETS e IVA. Inoltre, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025.

di Andrea Carinci - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione

di Adriana Patumi - Dottoressa, praticante Studio legale Carinci Rasia

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Il DL fiscale (DL 84/2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025 n. 138, prevede novità in materia di:

  • spese per dipendenti e autonomi;
  • tassazione dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa;
  • Enti del Terzo Settore;
  • inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica;
  • dichiarazioni fiscali e versamenti;
  • proroga e sanatoria del Prospetto IMU;
  • Biodiesel.

Trattamento fiscale spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e tassazione dei redditi di lavoro autonomo e diversi (art. 1)

Il DL fiscale rivede le modalità di deduzione e tassazione delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per lavoratori dipendenti e autonomi. Vengono rafforzati i requisiti di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità e sono ridefinite alcune voci di reddito (es. plusvalenze su partecipazioni in società tra professionisti). Importanti precisazioni anche sul trattamento fiscale dei rimborsi spese e sulla determinazione dei redditi diversi.

In particolare, il testo del Decreto fiscale prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2024:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Semplificazioni per la determinazione del reddito d'impresa (artt. 2-5)

Per la determinazione del reddito d'impresa, nel DL fiscale vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

  • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
  • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
  • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell'ambito del calcolo dell'imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell'ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

In particolare, cambia il calcolo della riduzione delle perdite riportabili, ora collegato al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, semplificando la formula precedente. Allineamento anche delle regole in caso di fusioni e conferimenti.

Inoltre, il DL fiscale:

  • modifica la disciplina della maggiorazione dei costi per nuove assunzioni, eliminando alcuni riferimenti alle società collegate;
  • aggiorna i criteri per la tassazione effettiva e l'allocazione della base imponibile tra controllanti e controllate estere, in conformità alle direttive UE. Il Decreto introduce la possibilità di opzione triennale per la modalità semplificata di calcolo;
  • semplifica i termini per la presentazione della documentazione prevista dalle norme anti-hybrid mismatch.

Le novità per gli Enti del Terzo Settore (art. 8)

Per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea, in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all'autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

IVA: inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica (artt. 9-10)

In ambito IVA, il DL fiscale:

  • a seguito della scadenza dell'autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025, non assoggetta più allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
  • per quanto riguarda l'ambito della logistica, estende l'applicazione dello split payment anche al settore del trasporto.

Dichiarazioni fiscali e versamenti (artt. 12-13)

Per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, il DL fiscale ha modificato il termine entro il quale la relativa presentazione deve considerarsi tempestiva (dal 31 ottobre 2024 all'8 novembre 2024). Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.

Per il 2025, il DL fiscale differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, al 20 agosto 2025, con maggiorazione dell'0,40% per i soggetti ISA e forfetari.

Le altre novità

Infine, il DL fiscale prevede novità in tema di:

  • disallineamenti da ibridi: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per la presentazione della documentazione sugli ibridi necessaria per ottenere la penalty protection (art. 5);
  • proroga e sanatoria del Prospetto IMU: per il solo 2025, i Comuni avranno tempo fino al 15 settembre per approvare le delibere sulle aliquote IMU, con validità sanata anche per quelle adottate tra il 1° marzo e il 18 giugno 2025 - data di entrata in vigore del Decreto in oggetto - (art. 6);
  • Biodiesel: le agevolazioni per il biodiesel sono prorogate per sei anni e soggette a specifici limiti e controlli di compatibilità con la normativa UE sugli aiuti di Stato (art. 7).

Fonte: DL 84/2025 (GU 17 giugno 2025 n. 138)

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