martedì 17/06/2025 • 06:00
Secondo una sentenza del Tribunale di Cuneo del 13 maggio 2025, la semplice adesione formale ad un accordo, la cui effettiva fase negoziale è stata condotta da altri sindacati, non costituisce un indice di rappresentatività sindacale essendo necessaria, invece, un'attiva partecipazione alle negoziazioni.
Il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Cuneo del 13 maggio 2025 è il seguente: un'organizzazione sindacale aveva promosso un ricorso ex art. 28. L. 300/70 per l'accertamento della condotta antisindacale in capo all'azienda la quale aveva negato la fruizione dei permessi sindacali per le RSA, motivando tale diniego con il difetto dell'elemento della rappresentatività. Nella specie, l'impresa datrice di lavoro, mediante la comunicazione con cui dava riscontro al sindacato circa la richiesta di fruizione dei permessi, evidenziava che non poteva assumere rilievo la circostanza per cui la predetta organizzazione fosse firmataria soltanto “per adesione” del contratto collettivo. Più nel dettaglio, non vi era stata, a ben vedere, una concreta ed attiva partecipazione, da parte del sindacato richiedente i permessi, alla fase negoziale che poi ha dato corso alla formazione e conclusione del contratto.
L'art. 19 Statuto dei Lavoratori alla luce dell'attuale orientamento giurisprudenziale
Occorre ricordare che il nostro ordinamento giuridico non contempla espressamente un principio che imponga al datore di lavoro di trattare indistintamente con tutte le organizzazioni sindacali su un piano di parità, ma bisogna a tal proposito fare riferimento sempre al criterio della rappresentatività delle organizzazioni sindacali stesse.
Come noto, l'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70)prevede il diritto di costituire le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ad iniziativa dei lavoratori all'interno di associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, o, secondo l'interpretazione attuale, che abbiano partecipato alla negoziazione di tali contratti. Tale approdo interpretativo si deve alla nota sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale secondo cui la legittimazione alla costituzione di RSA viene, di fatto, estesa anche ai sindacati che, pur non firmatari dei contratti, abbiano partecipato attivamente alla fase di negoziazione relativa a tali contratti. Tale effettiva partecipazione alla fase negoziale, costituisce, in estrema sintesi, un criterio utile a dimostrare l'effettiva rappresentatività.
Tra le pronunce di merito è opportuno ricordare la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18 aprile 2025, n. 335, con cui la Corte territoriale meneghina ha escluso il diritto di un'organizzazione sindacale di partecipare alla negoziazione per la stipula di un contratto di livello aziendale nonostante la presenza di vari iscritti al sindacato, e ciòper il difetto del requisito di rappresentatività, non configurandosi quale stabile interlocutrice del datore di lavoro. In buona sostanza, ciò che rileva è il principio di effettività ed in tal senso, non può assume particolare valore il mero dato numerico degli iscritti, fintanto che tale incidenza numerica non si traduca, nei fatti, nell'accesso dell'organizzazione al tavolo delle trattative, ottenuto in virtù di una posizione effettivamente rivestita nell'ambito delle relazioni sindacali, acquisita, cioè, “sul campo” dall'organizzazione.
La sentenza del Tribunale di Cuneo
Il Giudice cuneese, nel respingere integralmente il ricorso presentato dall'organizzazione sindacale, conferma la piena adesione all'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2013 evidenziando come la Corte sia intervenuta a dichiarare l'illegittimità della norma di cui all'art. 19 Statuto dei Lavoratori nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, sebbene non firmatarie di contrati collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Ricorda il Tribunale che la Corte Costituzione ha anche chiarito come il requisito della rappresentatività del sindacato non derivi direttamente da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, bensì dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale.
Tale capacità non può che essere strettamente connessa all'esistenza di una fattiva partecipazione alle trattative e alla negoziazione che ha portato alla stipula del contratto quale manifestazione negoziale di un incontro di volontà di distinti soggetti giuridici portatori di opposte istanze ed interessi. Un sindacato può considerarsi rappresentativo soltanto laddove sia in grado di configurarsi e determinarsi quale interlocutore stabile del datore di lavoro, dunque quando dimostri, sul campo, di rappresentare i lavoratori in azienda.
Di seguito il passaggio motivazionale saliente della sentenza del Tribunale di Cuneo qui in commento:
“Chiaro è l'orientamento della Corte Costituzionale per la quale non è sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto», (anche la sentenza n. 244 del 1996 si è espressa in tal senso): la partecipazione al tavolo negoziale, già prevista come necessaria, è stata - nella pronuncia della Corte citata- elevata a presupposto necessario e sufficiente del diritto a costituire r.s.a., cosi salvaguardando la libertà del sindacato rappresentativo di rifiutare contenuti contrattuali ritenuti penalizzanti per i lavoratori rappresentati.
In buona sostanza, la rappresentatività è conferita sia all'organizzazione che ha partecipato alle trattative ed ha sottoscritto il CCNL sia a quella che ha solo partecipato alle trattative. La partecipazione alle trattative è dunque elemento dirimente.
La firma per adesione non appare invece rilevante perché non è significativa di una attiva partecipazione alla formazione del contratto.
D'altronde, proprio la Corte Costituzionale nella su citata pronuncia, richiamando anche la precedente sua sentenza n. 244/96, ha specificato che "la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia», bensì dalla «capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale». Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, non potendosi ravvisare
nella condotta di elementi di antisindacalità.”
Ormai può dirsi immanente nel nostro ordinamento quel principio “meritocratico” per il quale solo l'organizzazione sindacale che rappresenti in modo effettivo i lavoratori con altrettanto effettiva attività sindacale in azienda, ha il diritto di essere una vera controparte dell'azienda con la conseguenza di poter essere titolare dei conseguenti diritti sindacali. E lo svolgimento effettivo di tale attività rappresentativa è certamente misurabile e riscontrabile attraverso la reale partecipazione del sindacato alle negoziazioni e trattative e non già, a posteriori, tramite la semplice firma “per adesione” al contratto già negoziato.
Fonte: Tribunale di Cuneo decreto 13 maggio 2025 n. 502/2025
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