lunedì 16/06/2025 • 06:00
In caso di fruizione dei permessi ex L. 104/1992 la disciplina di riferimento è strutturata in modo da prevedere anche l'ipotesi della fruizione del permesso per l'assistenza a disabile in concomitanza con la fruizione dei permessi da parte dell'assistito: ma con quali limiti?
La legge, e in particolare l'art. 33 L. 104/1992, prevede il diritto per il lavoratore di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno e rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile (ai sensi dell'art. 1 c. 20 L. 76/2016), convivente di fatto (ai sensi dell'art. 1 c. 36 L. 76/2016), parente o affine entro il secondo grado. Tale istituto è prioritariamente strutturato dalla legge come un vero e proprio diritto soggettivo spettante sia al soggetto disabile, sia al familiare.
Quando previsto per il familiare, per come è contemplato dalla norma, esso implica che nei giorni di permesso dal lavoro - ai sensi del citato art. 33 L. 104/1992 - sia necessario dedicarsi alla cura del familiare disabile anche se la necessità dell'assistenza cui è preordinato tale permesso non presuppone una prestazione continuativa e una presenza costante a favore del disabile. In pratica, anche tenendo conto dell'elaborazione che ne ha fatto nel tempo la giurisprudenza, il tempo dedicato al permesso - in specie nelle ore in cui il lavoratore che ne fruisce avrebbe dovuto svolgere l'attività lavorativa – deve risultare destinato all'assistenza del disabile, sia in forma diretta, sia mediante l'espletamento per suo conto di uffici che lo stesso non è in grado di esercitare.
La giurisprudenza ha sul punto affermato in più di una occasione che il diritto è riconosciuto dal legislatore proprio in ragione dell'assistenza a disabile, la quale costituisce la causa del riconoscimento del permesso. Tale essendo la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Ciò che guida è dunque sempre l'assistenza al disabile, tanto è vero che nessun elemento, testuale o logico, consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata, perché l'attribuzione di tale beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze – come quelle tutelate dalla norma - riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela (cfr. Cass. civ. 4 febbraio 2025 n. 2619; Cass. civ. 9 settembre 2024 n. 24130).
Il caso
In tale contesto è possibile la fruizione del permesso da parte del familiare del disabile anche quando il disabile fruisce già del permesso per sé? E cosa accade se invece in quelle ore/giornate il disabile svolge attività lavorativa? Oppure è in ferie?
La soluzione
La questione è stata affrontata sia dal Ministero del Lavoro sia dall'INPS con proprie circolari interpretative (Ministero del Lavoro, nota n. 4582/2006; INPS circ. 128/2003 e mess. 24705/2011) nelle quali si è in primo luogo ritenuta possibile la coincidenza della fruizione dei permessi e, quindi, della sovrapposizione dei permessi da parte del disabile e da parte del familiare che lo assiste proprio in ragione della finalità stessa di tale istituto, così come elaborata dalla giurisprudenza.
I limiti previsti in tale caso sono stati individuati:
Quanto, invece, all'ipotesi dello svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile l'INPS ha chiarito con il citato messaggio 24795 del 2011 che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga nel medesimo periodo attività lavorativa, in quanto, ad esempio, anche l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro da parte del familiare può essere ricompreso tra le attività di supporto al lavoratore disabile. Secondo la medesima logica va valutata positivamente anche l'eventualità in cui la fruizione dei permessi da parte del familiare coincida con un periodo di ferie del lavoratore disabile.
In definitiva, la fruizione congiunta dei permessi è presupposto per garantire comunque assistenza al disabile secondo la ratio individuata dalla norma – così come interpretata anche dalla giurisprudenza – ma anche la coincidenza tra il permesso e lo svolgimento di attività lavorativa o la fruizione di un periodo di ferie può rispondere alla medesima ratio, poiché è essenziale che il lavoratore facendo un uso corretto del beneficio, evitando comportamenti che possano compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro garantisca, prioritariamente, l'assistenza al familiare disabile. Finalità che è e resta sempre al centro delle ragioni di utilizzo di tale forma di permesso.
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Marco Proietti
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