mercoledì 04/06/2025 • 12:11
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare 3 giugno 2025 n. 3, ha illustrato le novità del quadro regolatorio - con riferimento ai requisiti, alle tipologie contrattuali interessate, alla misura dell'agevolazione nonché alle modalità di presentazione della richiesta - per la concessione del cd. Bonus Giovani e Bonus Donne.
redazione Memento
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 3 del 3 giugno 2025, ha illustrato le novità del quadro regolatorio - con riferimento ai requisiti, alle tipologie contrattuali interessate, alla misura dell'agevolazione nonché alle modalità di presentazione della richiesta - per la concessione dei cd. Bonus Giovani e Bonus Donne, alla luce dei decreti attuativi del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottati ai sensi degli artt. 22 e 23 D.L. 60/2024 (cd. Decreto Coesione) convertito in L. 95/2024, nonché delle Circolari INPS 12 maggio 2025 n. 90 e n. 91.
Dal 16 maggio 2025 è, infatti, possibile presentare, secondo le consuete procedure telematiche, la domanda di ammissione ai benefici.
Nelle tabelle si riportano le principali novità dei Bonus.
Bonus Giovani
Tipologie contrattuali interessate |
I datori di lavoro (compresi quelli del settore agricolo) che assumono, dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'incentivo è riconosciuto anche quando il contratto a tempo indeterminato deriva dalla trasformazione di un precedente contratto a termine. L'esonero è applicabile anche in caso di rapporto di lavoro part-time; instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa; a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di apprendistato, di lavoro dirigenziale e di lavoro domestico. |
Requisiti |
Alla data dell'evento (assunzione/trasformazione), i giovani da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - età fino 34 anni; - assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. |
Misura e fruizione |
Il beneficio - riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato (assunzione/trasformazione) - consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 500 mensili per lavoratore assunto. |
Datori di lavoro della ZES unica |
Per i lavoratori assunti dal 31 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 in una sede o unità produttiva effettiva (presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è pari al 100% nella misura massima di € 650 mensili. |
Procedura |
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica. |
Revoca |
Il beneficio viene revocato, con recupero di quanto già fruito, se il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, procede al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l'incentivo o di un lavoratore impiegato nella medesima unità operativa o produttiva e inquadrato con la stessa qualifica. |
Bonus donne
Tipologie contrattuali interessate |
Assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico e apprendistato) di donne di qualsiasi età. L'esonero è applicabile anche in caso di rapporto di lavoro: part-time e a scopo di somministrazione. Non rientrano, fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato; l'instaurazione di prestazioni di lavoro occasionale. |
Categorie da assumere e periodo di assunzione |
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Misura e fruizione |
Il beneficio - riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi - consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di € 650 mensili per ciascuna lavoratrice. |
Procedura |
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica. |
Revoca |
ll beneficio viene revocato, con recupero di quanto già fruito, se il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, procede al licenziamento per GMO della lavoratrice assunta con l'incentivo o di una lavoratrice impiegata nella medesima unità operativa o produttiva e inquadrata con la stessa qualifica. |
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