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  • Tempo di lettura 9 min.

La fattispecie Il fallimento della Società X veniva chiuso a seguito della omologazione di un concordato fallimentare sul presupposto che: (i) il concordato era stato omologato e il relativo provvedimento era divenuto definitivo; (ii) il conto di gestione era stato approvato e le attività residue potevano essere compiute anche dopo la chiusura ex art. 130 l. fall. La Core d'appello aveva infatti precisato che i presupposti per la chiusura del fallimento sono esclusivamente questi due provvedimenti e che non rilevava la circostanza che il curatore aveva riferito di dover effettuare una attenta verifica delle modifiche nel frattempo intervenute sullo stato passivo, ai fini della predisposizione del riparto finale, posto che la verifica del curatore era infatti adempimento del professionista incaricato che proseguiva al di fuori della procedura giudiziale e che ineriva alla fase negoziale, ormai avviata in conseguenza dell'omologa del concordato fallimentare. In generale, veniva definito che la chiusura del fallimento non impedisce il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori secondo il piano approvato da questi ultimi, poiché l'art. 136 l. fall. statuisce che dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento. Sarebbe dunque in cont...

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