martedì 27/05/2025 • 11:55
Assonime, con Circolare 26 maggio 2025 n. 12, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina del calcolo del valore delle auto aziendali concesse come benefit ai dipendenti, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Bollette.
redazione Memento
I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 6 del Decreto Bollette (DL 19/2025), sono stati introdotti, in sede di conversione, dalla L. 601/2025 al fine di disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina di tassazione dei veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Con la circolare n. 12 del 26 maggio 2025, Assonime torna sul tema, già trattato in precedenza con la circolare 3 aprile 2025 n. 7, per fornire istruzioni operative aggiornate in materia.
La circolare, in particolare, ripercorre le novità normative che si sono susseguite in materia, partendo dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
Le novità della legge di bilancio 2025
Dal 1° gennaio 2025 a fronte dell'utilizzo “personale” di un veicolo aziendale, concorre in via ordinaria a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Tale percentuale è ridotta al:
Assenza di un regime transitorio e criticità operative
Mancando – prima dell'approvazione del Decreto Bollette – una regola di carattere transitorio e avendo la nuova norma disciplinato soltanto la fattispecie di assegnazione di veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025 con contratti stipulati a decorrere da tale data avrebbe potuto esserci il rischio che, nei casi non coperti dalla nuova norma si sarebbe reso applicabile (per tassare la parte di uso “personale” del veicolo) il criterio generale del valore normale e avrebbero invece potuto sussistere validi motivi, tra cui proprio l'assoluta mancanza di una regola transitoria, per sostenere ancora operante la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 per le assegnazioni che non presentassero tutte le caratteristiche sopraelencate.
L'intervento del Decreto Bollette: un nuovo regime transitorio
In relazione alla nuova disciplina di tassazione dei fringe benefit rappresentati dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, il comma 2-bis dell'art. 6 del citato Decreto Bollette ha previsto uno specifico regime transitorio e inserito una clausola di salvaguardia, con l'intento di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti ed evitare possibili discriminazioni nella fase di transizione dalla vecchia alla nuova disciplina. Nel dettaglio, il nuovo comma 48-bis, inserito ora nella legge di bilancio 2025, dispone che l'applicazione del Vecchio Regime “resta ferma”:
Le osservazioni di Assonime
Secondo Assonime, il vecchio regime di tassazione continuerebbe a trovare applicazione non soltanto per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 e concessi in uso ad un dato dipendente con contratto stipulato dopo la predetta data e ancora operante dopo il 31 dicembre 2024, ma anche:
In altri termini, la ‘flotta' aziendale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti già esistente al 31 dicembre 2024 resta soggetta al precedente regime fino alla sua progressiva “estinzione”: in pratica, sembra ragionevole ritenere che il senso della norma sia quello di continuare ad assicurare il livello di tassazione previgente basato sull'inquinamento producibile dal veicolo per tutte le situazioni – che si protraggono dopo il 2024 – in cui il vecchio regime trovava comunque applicazione sino al 2024.
Quanto invece all'applicabilità del regime previgente anche per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, secondo Assonime la norma mira a garantire la continuità applicativa del regime previgente laddove il nuovo criterio di determinazione forfettaria risulterebbe sfavorevole sotto il profilo fiscale; invero, evidenzia l'Associazione, trattandosi di una tipica norma di salvaguardia, la sua applicazione dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui risulti, in concreto, più favorevole per il dipendente assegnatario rispetto al regime naturalmente applicabile (si tratta in particolare dei veicoli con motore termico ed emissioni superiori a 60 g/km ma inferiori o uguali a 160 g/km, per i quali si sarebbe passati da una percentuale di imponibilità del 30% a una del 50%).
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Beniamino Scarfone
- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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