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lunedì 26/05/2025 • 14:47

Lavoro DALL'INPS

Elevazione dell’indennità per congedo parentale: le istruzioni operative

Con circolare 26 maggio 2025 n. 95 , l'INPS ha chiarito l'ambito di applicazione, beneficiari e termini per la richiesta della nuova e aumentata indennità per congedo parentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. 

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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La circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle modifiche apportate dall'art. 1 c. 217 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) alla disciplina del congedo parentale. Le novità introdotte rappresentano un ulteriore rafforzamento delle tutele a sostegno della genitorialità e ampliano significativamente le condizioni economiche per la fruizione di tale istituto.

Il quadro normativo di riferimento

L'art. 1 c. 217 della legge di bilancio 2025 è intervenuto sulle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, modificando l'art. 34 c. 1 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), operando su due fronti distinti:

  • l'elevazione dal 60% all'80% dell'indennità per l'ulteriore mese di congedo parentale introdotto dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023);
  • l'introduzione di un nuovo mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, in sostituzione dell'indennità al 30%.

L'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Con tale intervento normativo, l'indennità di congedo parentale all'80% della retribuzione viene estesa a un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale, configurando un sistema di tutele progressivamente più favorevole. Per accedere all'indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La platea dei beneficiari

Come anticipato, la legge di bilancio 2025 non introduce ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma aumenta l'indennità per il mese già previsto dalla legge di bilancio 2024, portandola dal 60% all'80% della retribuzione. Inoltre, stabilisce un nuovo incremento dell'indennità, dal 30% all'80%, per un ulteriore mese, oltre a quelli già oggetto di elevazione ai sensi della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e della legge di bilancio 2024. Le modifiche interessano esclusivamente i lavoratori dipendenti, rimanendo escluse tutte le altre categorie lavorative, quali i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Tale limitazione deriva dalla specificità dell'intervento legislativo, che ha modificato unicamente l'art. 34 D.Lgs. 151/2001, riferito ai soli rapporti di lavoro subordinato. Ne consegue che, nelle coppie in cui solo uno dei genitori sia lavoratore dipendente, l'elevazione dell'indennità all'80% spetterà esclusivamente al genitore titolare del rapporto di lavoro subordinato, secondo il principio della personalità delle prestazioni previdenziali.

La nuova articolazione dell'indennità

Il legislatore ha inteso graduare l'applicazione delle nuove disposizioni in funzione del momento di accesso alle tutele genitoriali; pertanto, la nuova disciplina configura l'indennità del congedo parentale attraverso un sistema particolarmente articolato, nell'ottica di un miglioramento rispetto alla disciplina previgente, elevando sostanzialmente il livello di copertura economica nei primi anni di vita del minore.

È utile ricordare che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia, secondo la tabella seguente:

Genitore

Mesi indennizzabili

Caratteristiche

Madre

3 mesi

Non trasferibili all'altro genitore

Padre

3 mesi

Non trasferibili all'altro genitore

Entrambi

3 mesi complessivi

Ripartibili tra i genitori

L'ambito di applicazione del novellato art. 34 D.Lgs. 151/2001 si riferisce ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di bilancio 2024;
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di bilancio 2025.

Dopo le modifiche, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come indicato nella tabella seguente:

Durata

Indennità

Condizione

Riferimento normativo

1 mese

80% retribuzione

Entro 6 anni di vita o ingresso in famiglia

Legge di Bilancio 2023

1 mese

80% retribuzione

Entro 6 anni di vita o ingresso in famiglia

Legge di Bilancio 2024 e 2025

1 mese

80% retribuzione

Entro 6 anni di vita o ingresso in famiglia

Legge di Bilancio 2025

6 mesi

30% retribuzione

Indipendente dal reddito

-

2 mesi

Non indennizzati

Salvo reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (art. 34, comma 3. T.U.)

-

Criteri di decorrenza temporale

Le nuove disposizioni si applicano secondo criteri temporali differenziati, correlati alla data di nascita del minore (o al suo ingresso in famiglia) e al termine del congedo di maternità o paternità. In particolare, per i minori nati prima del 1° gennaio 2025, l'accesso ai 3 mesi indennizzati all'80% è subordinato alla condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente abbia terminato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2024; per i minori nati dal 1° gennaio 2025, il diritto ai 3 mesi indennizzati all'80% spetta indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L'istituto specifica che, ai fini della determinazione della data di conclusione del congedo di maternità, devono essere inclusi anche i periodi di interdizione post-partum eventualmente prorogati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, così come i giorni di congedo non utilizzati prima del parto.

Per brevità, riepiloghiamo le fattispecie indicate dall'INPS con l'ausilio della seguente tabella di sintesi:

Data di nascita/adozione/affidamento del minore

Condizione legata alla fine del congedo di maternità/paternità

Mesi indennizzabili all'80%

Requisito aggiuntivo

Prima del 1° gennaio 2023

Fine del congedo dopo il 31/12/2022

1 mese

Genitore dipendente

Dal 1° gennaio 2023

Non rileva

1 mese

Rapporto di lavoro dipendente in essere alla fruizione

Prima del 1° gennaio 2024

Fine del congedo dopo il 31/12/2023

2 mesi

Genitore dipendente

Altrimenti

1 mese

Vedi condizioni precedenti

Dal 1° gennaio 2024

Non rileva

2 mesi

Rapporto di lavoro dipendente in essere alla fruizione

Prima del 1° gennaio 2025

Fine del congedo dopo il 31/12/2024

3 mesi

Genitore dipendente

Altrimenti

2 mesi

Vedi condizioni precedenti

Dal 1° gennaio 2025

Non rileva

3 mesi

Rapporto di lavoro dipendente in essere alla fruizione

Ad ulteriore precisazione, l'indennità all'80% si applica solo ai 3 mesi di congedo parentale non trasferibili per ciascun genitore (art. 34 D.Lgs. 151/2001) e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento. Si rinvia al testo della circolare INPS (allegato) per l'analisi degli esempi proposti dall'Istituto.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di congedo parentale deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • sito istituzionale www.inps.it, accedendo con un'identità digitale valida (SPID di livello almeno 2, CIE 3.0 o CNS), tramite i servizi disponibili nella sezione raggiungibile dal percorso: “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164.164 (da rete mobile, con costi secondo il piano tariffario del gestore);
  • rivolgendosi a un Istituto di patronato.

Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

L'INPS ha definito le procedure operative per l'implementazione delle nuove disposizioni, introducendo specifici codici evento per la denuncia contributiva:

  • "PG4" per i periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati all'80%;
  • "PG5" per i periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati all'80%.

Al contempo, è stato istituito il nuovo codice conguaglio "L331" avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell'80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”. I codici evento “PG4” e “PG5” legati al codice conguaglio “L331” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025. La circolare dedica specifica attenzione alla disciplina applicabile al settore pubblico, distinguendo tra:

  • datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per i quali sono previsti nuovi codici tipo servizio "3Z" (periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80%) e "4A" (periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80%);
  • pubbliche amministrazioni con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per le quali rimangono invariate le modalità di esposizione dei dati.

Infine, con particolare riguardo agli aspetti fiscali, l'Istituto ricorda che l'indennità maggiorata mantiene la qualificazione di reddito sostitutivo da lavoro dipendente, risultando pertanto assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto (art. 23 DPR 600/1973), con possibilità di conguaglio fiscale di fine anno e rilascio al contribuente della certificazione unica per ottemperare agli obblighi dichiarativi.

Fonte: Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025

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redazione Memento

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