lunedì 26/05/2025 • 14:47
Con circolare 26 maggio 2025 n. 95 , l'INPS ha chiarito l'ambito di applicazione, beneficiari e termini per la richiesta della nuova e aumentata indennità per congedo parentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
La circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle modifiche apportate dall'art. 1 c. 217 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) alla disciplina del congedo parentale. Le novità introdotte rappresentano un ulteriore rafforzamento delle tutele a sostegno della genitorialità e ampliano significativamente le condizioni economiche per la fruizione di tale istituto.
Il quadro normativo di riferimento
L'art. 1 c. 217 della legge di bilancio 2025 è intervenuto sulle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, modificando l'art. 34 c. 1 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), operando su due fronti distinti:
L'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Con tale intervento normativo, l'indennità di congedo parentale all'80% della retribuzione viene estesa a un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale, configurando un sistema di tutele progressivamente più favorevole. Per accedere all'indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La platea dei beneficiari
Come anticipato, la legge di bilancio 2025 non introduce ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma aumenta l'indennità per il mese già previsto dalla legge di bilancio 2024, portandola dal 60% all'80% della retribuzione. Inoltre, stabilisce un nuovo incremento dell'indennità, dal 30% all'80%, per un ulteriore mese, oltre a quelli già oggetto di elevazione ai sensi della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e della legge di bilancio 2024. Le modifiche interessano esclusivamente i lavoratori dipendenti, rimanendo escluse tutte le altre categorie lavorative, quali i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Tale limitazione deriva dalla specificità dell'intervento legislativo, che ha modificato unicamente l'art. 34 D.Lgs. 151/2001, riferito ai soli rapporti di lavoro subordinato. Ne consegue che, nelle coppie in cui solo uno dei genitori sia lavoratore dipendente, l'elevazione dell'indennità all'80% spetterà esclusivamente al genitore titolare del rapporto di lavoro subordinato, secondo il principio della personalità delle prestazioni previdenziali.
La nuova articolazione dell'indennità
Il legislatore ha inteso graduare l'applicazione delle nuove disposizioni in funzione del momento di accesso alle tutele genitoriali; pertanto, la nuova disciplina configura l'indennità del congedo parentale attraverso un sistema particolarmente articolato, nell'ottica di un miglioramento rispetto alla disciplina previgente, elevando sostanzialmente il livello di copertura economica nei primi anni di vita del minore.
È utile ricordare che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia, secondo la tabella seguente:
Genitore |
Mesi indennizzabili |
Caratteristiche |
Madre |
3 mesi |
Non trasferibili all'altro genitore |
Padre |
3 mesi |
Non trasferibili all'altro genitore |
Entrambi |
3 mesi complessivi |
Ripartibili tra i genitori |
L'ambito di applicazione del novellato art. 34 D.Lgs. 151/2001 si riferisce ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
Dopo le modifiche, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come indicato nella tabella seguente:
Durata |
Indennità |
Condizione |
Riferimento normativo |
1 mese |
80% retribuzione |
Entro 6 anni di vita o ingresso in famiglia |
Legge di Bilancio 2023 |
1 mese |
80% retribuzione |
Entro 6 anni di vita o ingresso in famiglia |
Legge di Bilancio 2024 e 2025 |
1 mese |
80% retribuzione |
Entro 6 anni di vita o ingresso in famiglia |
Legge di Bilancio 2025 |
6 mesi |
30% retribuzione |
Indipendente dal reddito |
- |
2 mesi |
Non indennizzati |
Salvo reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (art. 34, comma 3. T.U.) |
- |
Criteri di decorrenza temporale
Le nuove disposizioni si applicano secondo criteri temporali differenziati, correlati alla data di nascita del minore (o al suo ingresso in famiglia) e al termine del congedo di maternità o paternità. In particolare, per i minori nati prima del 1° gennaio 2025, l'accesso ai 3 mesi indennizzati all'80% è subordinato alla condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente abbia terminato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2024; per i minori nati dal 1° gennaio 2025, il diritto ai 3 mesi indennizzati all'80% spetta indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità o paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
L'istituto specifica che, ai fini della determinazione della data di conclusione del congedo di maternità, devono essere inclusi anche i periodi di interdizione post-partum eventualmente prorogati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, così come i giorni di congedo non utilizzati prima del parto.
Per brevità, riepiloghiamo le fattispecie indicate dall'INPS con l'ausilio della seguente tabella di sintesi:
Data di nascita/adozione/affidamento del minore |
Condizione legata alla fine del congedo di maternità/paternità |
Mesi indennizzabili all'80% |
Requisito aggiuntivo |
Prima del 1° gennaio 2023 |
Fine del congedo dopo il 31/12/2022 |
1 mese |
Genitore dipendente |
Dal 1° gennaio 2023 |
Non rileva |
1 mese |
Rapporto di lavoro dipendente in essere alla fruizione |
Prima del 1° gennaio 2024 |
Fine del congedo dopo il 31/12/2023 |
2 mesi |
Genitore dipendente |
Altrimenti |
1 mese |
Vedi condizioni precedenti |
|
Dal 1° gennaio 2024 |
Non rileva |
2 mesi |
Rapporto di lavoro dipendente in essere alla fruizione |
Prima del 1° gennaio 2025 |
Fine del congedo dopo il 31/12/2024 |
3 mesi |
Genitore dipendente |
Altrimenti |
2 mesi |
Vedi condizioni precedenti |
|
Dal 1° gennaio 2025 |
Non rileva |
3 mesi |
Rapporto di lavoro dipendente in essere alla fruizione |
Ad ulteriore precisazione, l'indennità all'80% si applica solo ai 3 mesi di congedo parentale non trasferibili per ciascun genitore (art. 34 D.Lgs. 151/2001) e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento. Si rinvia al testo della circolare INPS (allegato) per l'analisi degli esempi proposti dall'Istituto.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di congedo parentale deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
Modalità di esposizione nel flusso Uniemens
L'INPS ha definito le procedure operative per l'implementazione delle nuove disposizioni, introducendo specifici codici evento per la denuncia contributiva:
Al contempo, è stato istituito il nuovo codice conguaglio "L331" avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell'80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”. I codici evento “PG4” e “PG5” legati al codice conguaglio “L331” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025. La circolare dedica specifica attenzione alla disciplina applicabile al settore pubblico, distinguendo tra:
Infine, con particolare riguardo agli aspetti fiscali, l'Istituto ricorda che l'indennità maggiorata mantiene la qualificazione di reddito sostitutivo da lavoro dipendente, risultando pertanto assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto (art. 23 DPR 600/1973), con possibilità di conguaglio fiscale di fine anno e rilascio al contribuente della certificazione unica per ottemperare agli obblighi dichiarativi.
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