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martedì 20/05/2025 • 06:00

Speciali RIFORMA FISCALE

Tributi regionali e locali: l’aliquota base IRAP passa all’1,23%

Il Decreto Legislativo di riforma dei tributi locali prevede l'allineamento della disciplina IRAP con quella dell'addizionale regionale: l'aliquota base IRAP passa dallo 0,90% all'1,23%. Inoltre, le regioni possono istituire autonomamente le esenzioni in relazione a determinati requisiti relativi al reddito.

di Paolo Longoni - Dottore commercialista

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Il 9 maggio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale; il Decreto è emanato in attuazione delle Legge Delega n. 111/2023, che ha dato al Governo gli indirizzi generali per l'emanazione di decreti delegati in attuazione della riforma fiscale.

Il provvedimento mira a garantire agli enti territoriali una maggiore autonomia fiscale e a semplificare gli obblighi per cittadini e imprese. Tra questi, si prevede una semplificazione in materia di IMU.

Vedi anche: IMU: la riforma dei tributi regionali e locali modifica sanzioni e dichiarazione del 15 maggio 2025.

Analogamente a quanto già previsto per i tributi statali, il Decreto consente agli enti territoriali di promuovere l'adempimento spontaneo attraverso strumenti concreti, quali: premi per i contribuenti che utilizzano l'addebito diretto in conto corrente; invio di comunicazioni di compliance e avvisi bonari prima dell'avvio di accertamenti; possibilità di ricorrere a modalità agevolate di definizione, con riduzioni su sanzioni e interessi.

Le novità su IRAP e addizionale regionale

Lo schema di Decreto, che per entrare in vigore necessita del parere del Parlamento e del decreto presidenziale di emanazione, contiene molte ed interessanti novità per i tributi di competenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni .In questo intervento ci occupiamo dei tributi di competenza regionale: IRAP e addizionale regionale.

Quanto all'IRAP, tributo proprio delle regioni, il Decreto prevede l'innalzamento dell'aliquota base da 0,90% a 1,23%, pur se in realtà quasi tutte le regioni hanno già istituito aliquote ben più elevate, dal 2,68% della Provincia Autonoma di Trento al 4,97% delle Regioni Campania e Molise.

I livelli delle aliquote oggi in vigore sono i seguenti:

  • Trento: 2,68%;
  • Sardegna: 2,93%;
  • Bolzano: 3,3%;
  • Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata e Sicilia: 3,9%
  • Marche: 4,73%;
  • Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria: 4,82%;
  • Campania e Molise: 4,97%.

Resta ferma, non trattata dal Decreto, l'aliquota IRAP che le amministrazioni pubbliche devono applicare sulle retribuzioni al proprio personale dipendente, che ai sensi dell'art. 16 c. 2 D.Lgs. 446/97 è dell'8,5%.

Quanto all'addizionale regionale, oltre all'eliminazione della dizione di “compartecipazione regionale” al gettito IRPEF, che era erronea ed impropria, le aliquote vengono portate ad un valore base di 1,23%, analoga a quella dell'IRAP; le singole regioni possono, a norma dell'art. 6 c. 1 D.Lgs. 68/2011, determinare maggiorazioni all'aliquota base.

Le regioni possono istituire autonomamente fasce di detrazione e di esenzione con proprio provvedimento di Legge Regionale da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione; ma soprattutto vengono sanciti ed istituiti tutti gli strumenti collaborazione con il contribuente: l'adempimento spontaneo, la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con le ipotesi di ravvedimento e riduzione delle sanzioni, la concessione di rateazioni nei pagamenti fino a settantadue rate mensili.

È espressamente prevista l'esecutività degli avvisi di accertamento, che costituiscono titolo per la riscossione in analogia con gli avvisi di accertamento di tributi erariali.

Vedi anche: Riforma fiscale: natura esecutiva degli accertamenti anche per i tributi regionali del 17 maggio 2025.

Con espressa previsione normativa si è ritenuto opportuno enunciare il privilegio generale sui beni mobili del debitore anche per i tributi regionali, mettendo rimedio al precedente testo che, indicando l'estensione del privilegio “ai tributi comunali e provinciali”, aveva dato adito a diverse controversie sulla applicabilità del privilegio anche all'IRAP, tributo regionale.

Il regime sanzionatorio dei tributi locali viene reso conforme al nuovo regime delle sanzioni tributarie sui tributi erariali prevedendone l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2026.

Osservazioni

La generale razionalizzazione ed unificazione della disciplina dei tributi di competenza locale con quella dei tributi dello Stato è assai utile ed opportuna, mettendo fine ad una complessa serie di regolamenti emanati da comuni, province e regioni spesso difformi l'uno dall'altro e dunque di difficile adempimento da parte dei contribuenti.

È questo l'obiettivo del Decreto legislativo che introduce nuove disposizioni sui tributi regionali e locali e sul federalismo fiscale a livello regionale approvato, in esame preliminare, il 9 maggio 2025 dal Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli.

Come detto, il provvedimento mira a garantire agli enti territoriali una maggiore autonomia fiscale e a semplificare gli obblighi per cittadini e imprese. Gli enti dovranno, una volta entrato in vigore il Decreto, procedere ad una attenta revisione ed aggiornamento di questi regolamenti, per evitare contrasti con la legge generale.

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