lunedì 19/05/2025 • 06:00
Lo svolgimento in via continuativa e non saltuaria di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario previsto per il tempo pieno determina la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time in full-time per “fatti concludenti”: tale trasformazione non è infatti subordinata al rispetto di alcun requisito formale.
Il caso di specie
Una dipendente era stata assunta con contratto di lavoro part-time al 50% per 20 ore settimanali per lo svolgimento di mansioni di receptionist. Alla dipendente era stato chiesto, tuttavia, di prestare ore di lavoro supplementare in via sostanzialmente continuativa, con la conseguenza che per un intero anno, la dipendente aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore sostanzialmente equivalente ad una prestazione a tempo pieno.
La dipendente aveva contestato il ricorso sistematico allo svolgimento di ore di lavoro supplementare che non era giustificato da temporanee esigenze aziendali (la dipendente era l’unica receptionist della sede aperta dalle ore 9 alle ore 18) e aveva, quindi, chiesto al datore la trasformazione del rapporto in full-time. Il datore di lavoro aveva evidenziato che era facoltà del datore di lavoro chiedere lo svolgimento di ore di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario di lavoro pieno settimanale e che la dipendente aveva, in ogni caso, sempre acconsentito alle richieste datoriali.
Il lavoro supplementare nel contratto di lavoro part time
Nel rapporto di lavoro part-time, le parti concordano che la prestazione lavorativa sia resa per un numero di ore - giornaliere, settimanali, mensili o annuali – inferiori al monte orario a tempo pieno previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato.
È pertanto necessario che nel contratto di lavoro a termine sia riportata la distribuzione dell’orario di lavoro, ossia la collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno.
È inoltre possibile per le parti introdurre strumenti di flessibilità nel contratto part-time, come nel caso delle clausole elastiche che consentono al datore di lavoro, a certe condizioni, di variare la distribuzione dell’orario di lavoro oppure di estenderne la durata per periodi prolungati e continuativi.
Il part-timer può anche svolgere attività di lavoro supplementare, per tale intendendosi il lavoro svolto oltre le ore di part-time contrattualmente stabilite e fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno. Pertanto, nel caso di un dipendente con contratto di lavoro part-time per 20 ore settimanali, sarà lavoro supplementare l’attività svolta dal dipendente dalla ventunesima ora settimanale e fino alla quarantesima.
La disciplina del lavoro supplementare (numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, causali, maggiorazione prevista per le ore di lavoro supplementare) è rimessa alla contrattazione aziendale (non solo nazionale, ma anche territoriale o aziendale).
Nel caso in cui la contrattazione collettiva applicata nulla preveda sulla disciplina delle ore di lavoro supplementare, si applicano le disposizioni di legge:
Il ricorso al lavoro supplementare è, quindi, consentito per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali del datore e non può, invece, costituire una modalità continuativa della prestazione lavorativa.
Le conseguenze dello svolgimento in via continuativa di lavoro supplementare
Laddove il superamento dell’orario di lavoro a tempo parziale rappresentasse la regola nella gestione dell’attività lavorativa – dando luogo ad una situazione di fatto di persistente svolgimento dell’attività a tempo pieno – verrebbe meno il carattere della temporaneità e dell’eccezionalità.
Tale condizione può determinare la trasformazione del rapporto di lavoro part-time in un contratto a tempo pieno, nonostante la difforme iniziale manifestazione di volontà delle parti: la reiterazione della prestazione lavorativa secondo modalità a tempo pieno ben può dimostrare una implicita modifica in fatto della volontà delle parti rispetto all’iniziale assetto voluto per il contratto (Cass. 21 maggio 2024, n. 10746).
Si avrebbe, in questo caso, una fattispecie di novazione oggettiva in cui l’animus novandi deve risultare in modo non equivoco. Non è esclusa, peraltro, la possibilità che la sussistenza della volontà delle parti di modificare la situazione iniziale – ossia, trasformare il rapporto da part-time a full-time - sia provata attraverso fatti concludenti. La trasformazione del rapporto da part time in full time non richiede, infatti, alcun requisito formale.
La soluzione
Nei rapporti di lavoro part-time, il ricorso continuo e massiccio al lavoro supplementare per fronteggiare esigenze aziendali permanenti e non provvisorie fino al raggiungimento dell’orario di lavoro corrispondente a quello pieno è comportamento idoneo a comportare, nonostante la difforme volontà iniziale delle parti, la trasformazione del rapporto part time in rapporto a tempo pieno.
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Paolo Mancinelli
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