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venerdì 16/05/2025 • 06:00

Fisco CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Regime opzionale CPB: come applicare l'IRES premiale in caso di adesione

Le società di capitali che hanno aderito al CPB 2024/2025, ma, in realtà, anche quelle che aderiranno al CPB 2025/2026, hanno necessità di comprendere come applicare le disposizioni relative all'IRES premiale. Qual è il metodo di applicazione di detta disciplina da correlare con le disposizioni sul regime opzionale del CPB?

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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La disciplina contenuta nell'art. 1 c. 436-444 L. 207/2024, prevede, per il solo periodo d'imposta 2025, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, a determinate condizioni.

Si evidenzia che i soggetti beneficiari dell'IRES ridotta, sono individuati nell'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia:

  1. le S.p.a. e le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  3. le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dal beneficio, le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Per applicare la richiamata riduzione, è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 DL 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, vale a dire entro il 31 ottobre 2026.

Le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto, sono di seguito elencate, tenendo conto che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il concordato preventivo biennale

Tralasciando gli altri aspetti, si ricorda che, l'art. 20-bis D.Lgs. 13/2024, rubricato “Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”, dispone che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

  1. del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  2. del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Da notare che non sussiste l'obbligo di applicare la suddetta disposizione, dato che si tratta di un regime opzionale, ponendo il contribuente nelle condizioni di scegliere se usufruirne o meno.

Metodi di applicazione

La disciplina relativa all'IRES premiale, come già anticipato, è applicabile per il periodo d'imposta 2025.

È necessario comprendere il metodo di applicazione di detta disciplina da correlare con le disposizioni del regime opzionale del CPB, nel momento in cui la società intende usufruire della riduzione dell'aliquota IRES.

A titolo di esempio. Società di capitali con ricavi 2023 € 335.902 con reddito dichiarato 2023 € 12.649. Valore della produzione IRAP 2023 € 245.884. Punteggio ISA pari a 4,42 con maggiori ricavi ISA pari a € 24.002

Proposta concordato 2024 € 27.552 usufruendo della riduzione del 50% per il primo anno.

Proposta concordato 2025 € 42.803

Valore della produzione IRAP concordata 2024 € 262.186

Valore della produzione concordata 2025 € 279.783

Regime opzionale 2025: € 42.803 – € 12.649= € 30.154*15%= 4.523

L'importo di € 12.649 (42.803 – 30.154) sarà tassato secondo le regole ordinarie e quindi:

€ 12.649*24%= € 3.036.

Per effetto delle regole contenute nell'art. 19 D.Lgs. 13/2024, la società del caso prospettato, avendo aderito al CPB 2024/2025, ha l'obbligo di dichiarare, per il 2025, il reddito che deriva dalla proposta di adesione.

L'applicazione delle disposizioni attinenti all'IRES premiale, comportano un ulteriore risparmio d'imposta.

Riprendendo l'esempio, infatti, l'importo di euro 12.649 dovrebbe essere tassato con aliquota ridotta del 20% anziché del 24%, a seguito dell'IRES premiale. Pertanto, € 12.649*20%=€ 2.530 con un risparmio di euro 506 (3.036-2.530).

In alternativa al regime opzionale analizzato, la società potrebbe assoggettare ad imposizione l'intero reddito concordato per il 2025, ossia euro 42.803. A quest'ultimo importo si applicherebbe l'aliquota ridotta del 20%, a seguito dell'applicazione delle regole riguardanti l'IRES premiale, e, quindi, € 42.803*20%=€ 8.561.

Sono elaborazioni, queste, che meritano un avallo ufficiale nel più breve tempo possibile, dato che le società devono approvare il bilancio. Approvazione che stabilirà l'accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, rappresentante una delle condizioni per poter usufruire della riduzione dell'aliquota IRES.

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