martedì 29/04/2025 • 13:38
Con la Risp. AE 29 aprile 2025 n. 123, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di IVA teorica nell'ambito delle operazioni non imponibili ex art. 9 DPR 633/72, relativamente all'esclusione dal computo dei versamenti registrati in conto fiscale.
redazione Memento
L'istante Alfa fa presente:
Al riguardo, l'istante riferisce di aver effettuato una valutazione prodromica della propria situazione in merito ai versamenti registrati nel conto fiscale nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio al fine di verificare il rispetto del requisito che prevede che l'importo di tali versamenti non sia inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Da tale verifica interna, pur rispettando tutti gli altri requisiti, essendo in regola con i pagamenti e non avendo pendenze con l'amministrazione finanziaria, la Società non supera l'ammontare dei versamenti registrati in conto fiscale pari al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative allo stesso periodo.
Ciò detto, considerato che il DURF è funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa, l'istante chiede che, ai fini del calcolo del requisito dei versamenti effettuati nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, pari almeno al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, venga ricompresa anche l'IVA figurativa sulle operazioni attive non imponibili ex art. 9 DPR 633/72, al pari dell'IVA figurativa sulle operazioni di split payment.
Sebbene la norma faccia riferimento, ai fini del computo della soglia del 10%, soltanto ai versamenti registrati nel conto fiscale dell'impresa appaltatrice nel triennio, tuttavia, con la Ris. AE 22 settembre 2020 n. 53/E la scrivente ha ammesso che siano ricompresi nel calcolo anche:
a) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette ai meccanismi dell'inversione contabile (reverse charge);
b) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (split payment);
trattandosi, in entrambi i casi di IVA dovuta il cui obbligo di versamento viene traslato, per finalità antifrode, dal committente/cessionario ovvero sull'ente pubblico e sui soggetti assimilati;
c) l'imposta teorica corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all'art. 121 TUIR attribuito al consolidato fiscale delle imposte;
d) l'imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale);
e) l'imposta sul valore aggiunto teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo;
fattispecie caratterizzate dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuno dei soggetti aderenti allo specifico regime, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l'ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.
Tanto premesso, alle ipotesi innanzi richiamate non può certamente essere ricondotta la fattispecie prospettata dall'istante, poiché non è rinvenibile alcuna IVA teorica assolta da un soggetto terzo in luogo dell'originario debitore con riferimento ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili di cui all'art. 9 c. 1 n. 4 DPR 633/72, ossia ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali. Trattasi, infatti, di operazioni oggettivamente non imponibili ai fini IVA, sicché non è rinvenibile alcun versamento seppur eseguito da un soggetto diverso da computare nel calcolo della soglia del 10%.
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