lunedì 28/04/2025 • 06:00
La mancanza della comunicazione dei dati all'ENEA e/o l'assenza dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato non rappresentano un ostacolo al riconoscimento della detrazione per spese di riqualificazione energetica (CGT II Lombardia 16 aprile 2025 n. 1002).
Il caso
L'Agenzia delle Entrate comunicava ad una società gli esiti del controllo formale della dichiarazione relativamente all'anno d'imposta 2018, non ammettendo in detrazione le spese sostenute per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare sia per aver omesso la trasmissione dei documenti all'ENEA, sia per l'assenza dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Sul primo aspetto, la difesa della società evidenziava come la normativa di riferimento (L. 296/2006) non prevedesse una decadenza dal beneficio, anche laddove fosse stato omesso l'invio della documentazione all'ENEA. Sul secondo aspetto, poi, eccepiva che l'assenza dell'asseverazione del tecnico incaricato veniva ad essere compensata dalle certificazioni e dalla dichiarazione del direttore dei lavori circa la conformità al progetto delle opere realizzate. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso - rispondendo solo sul primo aspetto e omettendo la risposta sul secondo – sulla base della ratio legis della normativa in parola avente come finalità la riqualificazione del patrimonio immobiliare ai fini di un risparmio energetico nazionale. Secondo i primi i giudici, la trasmissione dei documenti all'ENEA riveste un carattere esclusivamente formale diretto a consentire all'amministrazione finanziaria di svolgere analisi interne ai fini della copertura finanziaria. Peraltro, con carattere dirimente, convalidava la tesi difensiva avanzata dalla società affermando che la legge in questione non prevede, anche nel caso di mancato invio di detta documentazione, una decadenza dai benefici richiesti. L'Ufficio proponeva appello insistendo per la decadenza del contribuente e facendo rilevare come il primo Giudice avesse omesso di pronunciarsi sull'assenza dell'asseverazione da parte di un tecnico incaricato.
Il richiamo al contrasto giurisprudenziale interno alla Corte di legittimità
I giudici d'appello, nel confermare l'esito favorevole alla parte privata, hanno ricordato come, di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7657/2024) abbia dapprima affermato che non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, dallo stesso tenore dell'art. 4 DM 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in quella sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.
Successivamente, però, la S.C. (ordinanza n. 15178/2024) ha, invece, affermato che l'omessa preventiva comunicazione all'ENEA dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1 c. 349 L. 296/2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
L'adesione al primo orientamento
I giudici territoriali, nel condividere il primo orientamento, hanno ritenuto che né la legge istitutiva dell'ecobonus, né il decreto ministeriale di attuazione, abbiano previsto che l'adempimento formale in parola debba essere effettuato a pena di decadenza/esclusione dal beneficio fiscale. Il legislatore ha, infatti, utilizzato la formula “i contribuenti sono tenuti” ad effettuare la comunicazione, senza prevedere la conseguenza per l'inadempimento.
Con riferimento, poi, alla mancanza dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, gli interpreti hanno ritenuto di dover premettere che la detrazione d'imposta per riqualificazione energetica degli immobili spetta ai titolari di reddito d'impresa che sostengono spese per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, aventi ad oggetto immobili aziendali di qualsiasi tipo, qualificati sia come beni strumentali sia come beni merce. Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato consente di dimostrare che questi sono stati realizzati in modo conforme ai requisiti tecnici richiesti, attestando la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tuttavia, hanno precisato i giudici, quando (come nel caso esaminato) gli interventi eseguiti si riferiscono a sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione o, ancora, per la realizzazione di pannelli solari, sono sufficienti le certificazioni e parimenti anche la dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, che possono sostituire l'asseverazione. La Corte ha fatto sul punto notare come la stessa Agenzia delle Entrate, nel proprio sito istituzionale, nella scheda relativa alla riqualificazione energetica, affermi che l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici è sostituibile da un'analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, dove per l'esecuzione dei lavori sia stata presentata una SCIA. I giudici hanno, infine, ricordato che anche l'attestato di prestazione energetica (APE) - finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e rilasciato dopo l'esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori - non sia necessario per:
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Elettra Bandi
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