martedì 22/04/2025 • 06:00
In passato start up innovative e PMI beneficiavano di un set di agevolazioni molto ampio nell'ambito di una disciplina molto segmentata, con forti deroghe al diritto societario. Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte al quadro normativo dal Decreto Concorrenza.
Con la pubblicazione della L. 193/2024 – la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, detta anche Decreto Concorrenza – l'ordinamento italiano ha introdotto una serie di novità destinate a incidere in modo significativo sulla disciplina delle imprese innovative. In particolare, l'intervento legislativo ha ridefinito l'inquadramento e gli strumenti agevolativi per due categorie chiave dell'ecosistema imprenditoriale nazionale: le start up innovative e le PMI innovative. Si tratta di due profili spesso trattati in modo contiguo, ma con sostanziali differenze in termini di requisiti di accesso, durata delle agevolazioni e possibilità evolutive. La nuova legge agisce su più piani: restringe l'accesso alla qualifica di start up, definisce criteri oggettivi per il passaggio a PMI innovativa, introduce incentivi fiscali più mirati e un nuovo schema premiale per gli investimenti qualificati, ridefinendo infine anche i confini normativi del “regime agevolato”. L'obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, semplificare il quadro di riferimento; dall'altro, rafforzare la qualità delle imprese beneficiarie, riducendo il turnover opportunistico e incentivando la crescita reale. In questo contesto, è essenziale per operatori, advisor, investitori e professionisti comprendere nel dettaglio le convergenze e le divergenze tra start up e PMI innovative alla luce delle nuove disposizioni. Il quadro normativo di partenza Prima della riforma, la disciplina di riferimento era segmentata: le start up innovative, disciplinate dal DL 179/2012, beneficiavano di un set di agevolazioni molto ampio e con forti deroghe al diritto societario, valido per i primi cinque anni dalla costituzione. Le PMI innovative, introdotte con la L. 33/2015, erano invece destinate a realtà già strutturate, senza limiti temporali ma con benefici più contenuti. Le sovrapposizioni tra i due regimi, spesso non coordinate, hanno generato confusione operativa e difficoltà applicative. Il passaggio da una categoria all'altra non era sempre agevole, e mancavano criteri chiari per accompagnare le imprese nella transizione verso modelli di crescita più avanzati. Con la L. 193/2024 si è proceduto a un riordino sistemico: ridefinizione dei requisiti, unificazione dei meccanismi di transizione, revisione degli incentivi fiscali e introduzione di nuovi strumenti per l'accesso al capitale.
Le principali novità introdotte dalla L. 93/2024
Tra le modifiche più rilevanti contenute nella nuova normativa, si segnalano:
Le modifiche normative hanno implicazioni di rilievo anche dal punto di vista operativo e strategico per imprenditori, investitori e professionisti. L'innalzamento dell'asticella in termini di requisiti non è un freno, bensì uno stimolo a strutturarsi in modo più solido. L'obiettivo è chiaramente quello di indirizzare le risorse pubbliche e le agevolazioni verso imprese con prospettive concrete di crescita. Il nuovo credito d'imposta, ad esempio, incentiva la canalizzazione degli investimenti attraverso soggetti qualificati (incubatori, acceleratori, fondi VC), mentre le detrazioni per investitori mirano a rafforzare la capitalizzazione delle imprese. La L. 193/2024 rappresenta una svolta nell'approccio pubblico al mondo delle imprese innovative. Le norme sono più esigenti, ma anche più chiare. Start up e PMI innovative non sono più mondi paralleli, ma stazioni di un percorso comune verso l'innovazione strutturata. Per le imprese, è il momento di consolidare. Per i professionisti, di guidare. Per il sistema Paese, l'occasione per rendere finalmente competitivo e selettivo l'ambiente normativo dedicato all'innovazione.
Nella seguente tabella sono riportate le principali novità, con le differenze di requisiti tra start up e PMI.
Ambito |
Start up innovative |
PMI innovative |
---|---|---|
Permanenza nel registro |
Max 5 anni (3 + 2 + 2 con requisiti scale-up) |
Nessun limite temporale |
Requisiti 2024 |
Min. 2 tra: brevetto, equity, capitale > 50k, R&S 20% |
Almeno 2 su 3 tra: R&S 3%, personale qualificato, brevetto |
Agevolazioni fiscali |
5 anni, con esclusioni per partecipazioni rilevanti o forniture > 25% |
Accesso standard, meno vincoli |
Passaggio tra categorie |
Transizione automatica verso PMI se soddisfatti i requisiti |
Accesso autonomo o post-startup |
Incentivi investitori |
Detrazione IRPEF 65% in equity (con vincoli) |
Incentivi standard su capitale |
Credito d’imposta |
8%, max 500k/anno, tramite incubatori/fondi |
Non previsto direttamente |
Accesso a scale-up |
Definito per ulteriori 2+2 anni con criteri formali |
Non previsto |
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