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giovedì 17/04/2025 • 15:20

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Opere d’ingegno di fonte estera: tassazione dei compensi

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 17 aprile 2025 n. 112, ha fornito chiarimenti in tema di tassazione e di obblighi dichiarativi dei compensi per l'utilizzazione di opere d'ingegno corrisposti a un contribuente residente all'estero.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 112 del 17 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi per l'utilizzazione delle opere d'ingegno corrisposti a un contribuente residente all'estero non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia né essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel nostro Paese.

Si ricorda che il D.Lgs. 209/2023 ha recentemente modificato l'art. 2 DPR 917/86 prevedendo che a partire dal 2024, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 DPR 917/86 i soggetti non residenti sono tassati nel nostro Paese solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, determinati secondo i criteri forniti dall'art. 23 DPR 917/86. Il citato art. 23 reca:

  • una presunzione relativa in base alla quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso;
  • una presunzione assoluta, secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel suo territorio o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Nel caso di specie, la contribuente riferisce di essere fiscalmente residente in uno Stato estero e di essere iscritta all'AIRE.  L'istante dichiara, altresì, di ricevere, in qualità di erede, da una Società degli Autori estera, dei compensi economici per l'utilizzazione delle opere d'ingegno. Tali compensi sono tassati alla fonte dallo Stato estero.

Ciò posto, la Contribuente chiede chiarimenti in merito all'eventuale assoggettamento ad imposizione in Italia dei suddetti emolumenti ed al conseguente obbligo di riportare in dichiarazione tali redditi nel nostro Paese.

Come chiarito dall'AE, gli emolumenti percepiti dall'Istante in qualità di erede, rientrerebbero, quali redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, tra i redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 lett. g) DPR 917/86. I suddetti redditi, corrisposti dalla Società degli Autori estera, non possono essere considerati come prodotti nel territorio dello Stato italiano, non ricorrendo nella fattispecie in esame le condizioni di cui al citato art. 23 DPR 917/86. Pertanto, a decorrere dall'annualità in cui l'istante risulta residente all'estero i compensi economici in questione non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia né essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel nostro Paese.

Fonte: Risp. AE 17 aprile 2025 n. 112

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