X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

venerdì 17/01/2025 • 16:51

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Soggetto AIRE: tassazione di redditi e utili percepiti in Lussemburgo

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 17 gennaio 2025 n. 6, ha chiarito il trattamento impositivo per il reddito da lavoro dipendente e gli utili di una società da costituire in Italia nei confronti di un cittadino italiano iscritto all'AIRE e residente in Lussemburgo.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Con la risposta n. 6 del 17 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l'imposizione esclusiva in Lussemburgo del reddito da lavoro dipendente ivi prodotto da un cittadino AIRE ivi residente, mentre si applica l'imposizione esclusiva in Italia degli utili prodotti da una società di brokeraggio assicurativo che lo stesso cittadino costituirà in Italia senza una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Più nel dettaglio, nel caso di specie, l'istante dichiara di essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e di essere residente in Lussemburgo, dove svolge attività di lavoro subordinato presso una società a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, riferisce che a breve procederà alla costituzione in Italia di una S.R.L.S di cui sarà l'unico socio e amministratore, a cui dedicherà il 20/25 % del suo tempo. Tale società avrà come attività principale il brokeraggio assicurativo (codice ATECO 66.22.01), che si svolgerà esclusivamente in Italia.

Assumendo che la residenza fiscale dell'istante sia realmente in Lussemburgo, l'art. 3 c. 1 DPR 917/86 prevede che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Se l'attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza dell'istante), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia. In base all'art. 23 DPR 917/86, infatti, i redditi da lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l'attività lavorativa è stata prestata nel territorio dello Stato.

Anche secondo il diritto convenzionale, se l'istante è fiscalmente residente e svolge attività di lavoro subordinato solamente in Lussemburgo, è soggetto ad imposizione per i redditi che ne derivano soltanto in tale Paese.

Circa gli utili prodotti dalla società che l'istante costituirà in Italia, senza alcuna stabile organizzazione all'estero, gli utili costituiscono un reddito imponibile esclusivamente in Italia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 c. 1 lett. a), 81 e 83 DPR 917/86. Ciò è confermato anche dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2025 n. 6

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC

Dividendi tassati all'estero: quando è riconosciuto il credito d'imposta

Anche per gli utili tassati all’estero, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, si ha diritto al credito d’imposta, se l’imposizione nel territorio dell..

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

Approfondisci con


Residenza persone fisiche e AIRE

Dal 1° gennaio 2024 la residenza fiscale delle persone fisiche è ancorata alla sussistenza di uno dei requisiti espressamente disciplinati dal TUIR , cioè la residenza, il domicilio nel territorio dello Stato, la presen..

di

Diego Avolio

- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”