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Con la risposta n. 6 del 17 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l'imposizione esclusiva in Lussemburgo del reddito da lavoro dipendente ivi prodotto da un cittadino AIRE ivi residente, mentre si applica l'imposizione esclusiva in Italia degli utili prodotti da una società di brokeraggio assicurativo che lo stesso cittadino costituirà in Italia senza una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Più nel dettaglio, nel caso di specie, l'istante dichiara di essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e di essere residente in Lussemburgo, dove svolge attività di lavoro subordinato presso una società a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, riferisce che a breve procederà alla costituzione in Italia di una S.R.L.S di cui sarà l'unico socio e amministratore, a cui dedicherà il 20/25 % del suo tempo. Tale società avrà come attività principale il brokeraggio assicurativo (codice ATECO 66.22.01), che si svolgerà esclusivamente in Italia.

Assumendo che la residenza fiscale dell'istante sia realmente in Lussemburgo, l'art. 3 c. 1 DPR 917/86 prevede che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Se l'attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza dell'istante), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia. In base all'art. 23 DPR 917/86, infatti, i redditi da lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l'attività lavorativa è stata prestata nel territorio dello Stato.

Anche secondo il diritto convenzionale, se l'istante è fiscalmente residente e svolge attività di lavoro subordinato solamente in Lussemburgo, è soggetto ad imposizione per i redditi che ne derivano soltanto in tale Paese.

Circa gli utili prodotti dalla società che l'istante costituirà in Italia, senza alcuna stabile organizzazione all'estero, gli utili costituiscono un reddito imponibile esclusivamente in Italia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 c. 1 lett. a), 81 e 83 DPR 917/86. Ciò è confermato anche dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2025 n. 6

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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