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mercoledì 09/04/2025 • 06:00

Fisco ENTRO IL 30 APRILE 2025

Rottamazione-quater: adempimenti procedurali ed effetti della riammissione

Entro il 30 aprile 2025 i contribuenti-debitori che non hanno rispettato il piano dei pagamenti rateali della Rottamazione-quater potranno accedere alla riammissione alla procedura per non perderne i relativi benefici. Quali sono gli aspetti procedurali e gli effetti della nuova sanatoria?

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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La riammissione alla Rottamazione-quater

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (L. 15/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025) il Legislatore ha previsto la riapertura della Rottamazione-quater  dedicata ai contribuenti che, avendo tempestivamente presentato le istanze entro il 30 giugno 2023 per rottamare le cartelle con carichi di ruolo posti in riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, ne sono decaduti per non avere rispettato il piano dei pagamenti rateali. Entro il 30 aprile 2025 (solo) questi avranno una nuova chance per essere riammessi alla procedura e non perderne i relativi benefici.

Il Legislatore dunque ha optato per una mera riapertura della Rottamazione-quater per i contribuenti già decaduti dai precedenti pagamenti rateali: si tratta infatti di una possibile remissione in bonis dedicata esclusivamente a coloro che non hanno versato tempestivamente o integralmente una delle prime sei rate previste dall'originario piano di ammortamento della Rottamazione quater – la cui settima rata, invece, è stata versata il 28 febbraio 2025 dai debitori ancora in regola con i pagamenti.

I benefici della riammissione  

Il rientro nella rottamazione-quater comporterà, in prima battuta, l'ormai noto vantaggio di pagare esclusivamente le somme dovute a titolo di imposta e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti esecutivi, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi.

Inoltre, la riammissione alla sanatoria potrà essere molto utile per tutti coloro che, dopo essere decaduti dalla procedura per non avere ottemperato tempestivamente ai dovuti pagamenti, siano stati sottoposti a procedure esecutive o cautelari. Infatti, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, anche in caso di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, dal momento di presentazione della domanda di riammissione il contribuente potrà beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • sarà protetto dall'inibizione dell'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • potrà beneficiare del divieto di avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del DURC e ai fini dell'operatività del divieto di compensazione per ruoli scaduti;
  • potrà accedere ai rimborsi delle imposte senza che si attivi l'istituto della compensazione dei ruoli ex art. 28-ter DPR 602/73;
  • non gli potrà essere opposto il c.d. blocco dei pagamenti ex art. 48-bis DPR 602/73 con il vantaggio di potere incassare i crediti vantati dalla P.A.

Per tal motivo, tutti coloro che, dopo essere decaduti dalla precedente rottamazione, sono stati raggiunti da provvedimenti esecutivi da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dovranno senza indugio presentare la domanda di riammissione ed attivarsi per effettuare tutte le necessarie comunicazioni agli enti proposti per bloccare le procedure esecutive già avviate.

Infine, è utile sapere che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite sull'argomento, la domanda di riammissione alla rottamazione-quater comporterà l'automatica sospensione, fino al pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, degli obblighi di pagamento di precedenti rateizzazioni ottenute ex art. 19 DPR 602/73 e l'automatica revoca delle rateazioni in corso relative a debiti per i quali è accolta la riammissione alla rottamazione.

Adempimenti procedurali

Per poter essere riammessi alla Rottamazione-quater occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025, indicando, oltre ai debiti per i quali è possibile richiedere la riammissione, il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un'unica rata, entro il 31 luglio 2025, oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento rateale prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La domanda di riammissione può essere effettuata:

  • in area riservata, con l'autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi; oppure
  • in area pubblica, compilando l'apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento

I debiti ammessi

Rientrano nell'ambito applicativo solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

Nella domanda di riammissione non è possibile inserire cartelle precedentemente non indicate nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater o nuove cartelle ricevute successivamente. Infatti, la L. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-quater e, quindi, già contenuti nella Comunicazione delle somme dovute che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all'adesione alla Rottamazione-quater.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30 aprile 2025, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova Comunicazione delle somme dovute con l'ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

Inoltre, in caso di:

  • accoglimento della domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza dalla Rottamazione-quater. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale;
  • rateizzazione o rateizzazione dopo la scadenza della definizione agevolata, la Legge prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione sono automaticamente revocate.

Osservazioni

Almeno per il momento, nessuna Rottamazione-quinquies e nessuna nuova sanatoria per le cartelle di pagamento più recenti relative a carichi di ruolo posti in riscossione dal 1° luglio 2022 in poi. Tutti coloro che, continuando a trovarsi in difficoltà economico-finanziaria, sperano ancora in un nuovo provvedimento di Pace fiscale che possa concedere termini e modalità di pagamento ancora più vantaggiose e sostenibili, dovranno attendere i prossimi mesi: infatti, il dibattito politico sul tema prosegue e, nel frattempo, continua a crescere e ad ampliarsi l'ormai noto magazzino dei carichi di ruolo da porre in riscossione. 

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