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mercoledì 12/03/2025 • 06:00

Fisco PUBBLICATE ANCHE LE FAQ

Rottamazione-quater: come presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile

L'11 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità di presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione-quater) entro il 30 aprile 2025. Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le FAQ.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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Domanda di riammissione

Per poter essere riammessi alla Rottamazione-quater occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025, indicando, oltre ai debiti per i quali è possibile richiedere la riammissione, il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un'unica rata, entro il 31 luglio 2025, oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La domanda di riammissione può essere effettuata:

  • in area riservata, con l'autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi; oppure
  • in area pubblica, compilando l'apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Se la domanda viene presentata in area riservata, il contribuente riceverà tramite e-mail, la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata.

Se la domanda viene presentata in area pubblica, il contribuente:

  • riceverà una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, riceverà una seconda e-mail con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, riceverà una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Le FAQ dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

L'11 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato 9 FAQ sulla riammissione alla Rottamazione-quater. Nel dettaglio, rientrano nell'ambito applicativo solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

Nella domanda di riammissione non è possibile inserire cartelle precedentemente non indicate nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater o nuove cartelle ricevute successivamente. Infatti, la L. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-quater e, quindi, già contenuti nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all'adesione alla Rottamazione-quater.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova comunicazione delle somme dovute con l'ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

Inoltre, in caso di:

  • accoglimento della domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza dalla Rottamazione-quater. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale;
  • rateizzazione dopo la scadenza della definizione agevolata, la Legge prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione sono automaticamente revocate.

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della riammissione alla Rottamazione-quater:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (art. 28-ter e 48-bis DPR 602/73) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Infine, se si è residenti in uno dei territori colpiti dall'emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023, è possibile rientrare nella riammissione.

Fonte: FAQ Agenzia entrate-Riscossione 11 marzo 2025

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