venerdì 14/03/2025 • 14:22
Il MEF, con Risposta a interrogazione parlamentare 12 marzo 2025 n. 5-03682, ha confermato che è in corso di predisposizione un documento di prassi per fornire chiarimenti sulla rilevanza fiscale di permute tra cripto-valute e stablecoin non rientranti nella definizione di e-money token.
redazione Memento
Il Reg. UE 2023/1114 (c.d. MiCA) traccia, all'interno della macrocategoria delle stablecoin la differenza fra i token collegati ad attività (asset referenced token) e i token di moneta elettronica (e-money token). L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 27 ottobre 2023 n. 30/E ha fornito specifiche indicazioni circa la rilevanza dei redditi realizzati per mezzo di cripto-attività. Nel dettaglio, ha chiarito che la permuta tra una cripto-valuta e un e-money token, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat, è fiscalmente rilevante. Invece, la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token, mancando, per questi ultimi, sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non è fiscalmente rilevante.
Risulterebbe opportuno chiarire se, in base alla citata circolare, siano fiscalmente rilevanti le sole permute fra criptovalute e stablecoin rientrati nella definizione di e-money token o anche le permute fra criptovalute e stablecoin che presentino eguali caratteristiche e funzioni pur non potendo essere qualificate come tali.
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-03682 del 12 marzo 2025 è stato confermato che sull'argomento è in corso di predisposizione un documento di prassi, volto a fornire i chiarimenti richiesti.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 Reg. UE 2023/1114 per token collegato ad attività si intende un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Si tratta, nella sostanza, di stablecoin che, al fine della stabilizzazione del valore, fanno riferimento al valore di altri asset come materie prime, valute o altre cripto-attività.
Per token di moneta elettronica si intende un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Si tratta di una forma di stablecoin agganciata al valore di una singola valuta fiat, come, ad esempio, l'euro. Gli EMT, dunque, nella sostanza, puntano ad avere la stessa stabilità di una valuta elettronica emessa da una banca. Viceversa, il Regolamento MiCA non contiene una definizione di cripto-valuta.
Con riferimento al trattamento fiscale della permuta tra cripto-attività, l'art. 67 c. 1 lett. c-sexies DPR 917/86 prevede che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 12 marzo 2025 n. 5-03682
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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