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mercoledì 12/03/2025 • 15:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Impatriati: requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

In tema di nuovo regime impatriati, l’Agenzia delle Entrate, con le Risp. AE 12 marzo 2025 nn. 71 e 74, chiarisce i criteri per la valutazione dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Altri chiarimenti sempre in tema di impatriati sono forniti dalle Risp. AE 12 marzo 2025 nn. 70 e 72.

a cura di

redazione Memento

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Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (Risp. AE 12 marzo 2025 nn. 71 e 74)

L'Agenzia delle Entrate, coerentemente con i principi generali in materia di interpello di cui all'art. 11 L. 212/2000 che escludono l'ammissibilità di istanze di interpello che non prospettano alcun dubbio interpretativo ma presuppongono solo l'accertamento di questioni di fatto, considera inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal nuovo regime impatriati. 

Al riguardo, la Circ. AE 7 maggio 2021 n. 4, nel ribadire i chiarimenti già forniti con la Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31, precisa che le questioni interpretative che possono costituire oggetto di un'istanza di interpello devono riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della stessa ad un caso concreto e personale.

Per tale motivo, sono escluse dall'area dell'interpello, le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9, ovvero, non deve trattarsi di istanze caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico). 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso al regime agevolativo, l'art. 5 c. 1 lett. d) D.Lgs. 209/2023 rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/98 (T.U.I.) e, per le professioni regolamentate a quelle contenute nel D.Lgs. 206/2007, entrambe norme non fiscali, l'interpretazione di tali disposizioni non può avvenire in sede di interpello, in quanto comporta l'espletamento di attività di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni.

Ciò posto, considerato che l'Istante è in possesso di un'esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. 25 potrà fruire del nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma (Risp. AE 12 marzo 2025 n. 74).

Altri chiarimenti in tema di nuovo regime impatriati (Risp. AE 12 marzo 2025 nn. 70 e 72)

Gli altri chiarimenti forniti dalle Entrate riguardano:

  • accesso al regime per non residenti fiscali in Italia: i contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia possono accedere al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti dalla normativa;
  • limite annuo di 600.000 euro: il limite di reddito annuo di 600.000 euro, entro il quale si applica il regime agevolato, non deve essere proporzionato all'anno, anche se il trasferimento della residenza avviene nel corso del periodo d’imposta;
  • attività di lavoro autonomo per società del medesimo gruppo: l’avvio di un’attività di lavoro autonomo in Italia per una società appartenente al medesimo gruppo presso cui il contribuente era impiegato all’estero prima del rientro comporta l’estensione a sette periodi d’imposta del periodo di permanenza all’estero necessario per beneficiare del regime, anche se l’attività non viene svolta esclusivamente per tale società dopo il rientro.

Fonte: Risp. AE 12 marzo 2025 n. 70

Risp. AE 12 marzo 2025 n. 71

Risp. AE 12 marzo 2025 n. 72

Risp. AE 12 marzo 2025 n. 74

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