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martedì 04/03/2025 • 13:49

Fisco RILEVANZA IRES E IRAP

Errori contabili: trattamento fiscale della correzione

Con Risp. AE 4 marzo 2025 n. 63, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione dell'errore, che avverrebbe effettuando una ripresa in aumento per un importo pari alla differenza tra il costo di acquisto dei mezzi e la quota di ammortamento.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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In base a quanto rappresentato dalla Società, l'errore nella classificazione della posta contabile concernente il costo per l'acquisto dei beni in parola ha determinato un errore nella quantificazione (riducendolo) dell'utile di esercizio relativo al 2022, il quale ha assunto, a sua volta, valenza fiscale in quanto ha comportato, in capo alla Società, l'integrale deducibilità (ai fini IRES e IRAP) del costo in parola (senza procedere all'ammortamento di detto costo vista la natura strumentale del bene acquistato a utilità differita).

Coerentemente a quanto affermato nella risposta n. 73 del 2024, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti (nel 2022) tramite un'apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento non dedotta nel 2022 si ritiene che la Società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell'importo deducibile ai sensi dell'art. 102 c. 1-2 TUIR per il periodo d'imposta a cui detta quota si riferisce (2022).

Inoltre, in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi previsto dall'art. 96 TUIR, va evidenziato che, fermo restando che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione dell'errore contabile concorreranno sempre nel rispetto delle previsioni del comma 4 del menzionato articolo 96 alla determinazione del risultato operativo lordo (ROL) nell'anno in cui viene eseguita la correzione (2023), la Società dovrà tener conto del quantum dei costi in questione che hanno ridotto il ROL riferito al 2022 operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito al 2023 (anno di rilevazione dell'errore), sempreché naturalmente il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del ROL riferito al 2022. Per quanto riguarda la quota di ammortamento relativa al 2022, poi, la Società dovrà assicurare che questa comunque non concorra alla formazione del ROL per effetto della correzione dell'errore contabile, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 96 TUIR.

Da ultimo, va aggiunto che, ai fini IRAP, la correzione dell'errore contabile riferito al 2022 comporterà, per il periodo d'imposta 2023:

  • una variazione in aumento del valore della produzione corrispondente ai costi (erroneamente) dedotti nel 2022 ai fini della determinazione del tributo regionale;
  • una variazione in diminuzione in misura pari alla quota dell'ammortamento degli automezzi relativa al 2022 rilevante ai fini della determinazione del costo della produzione ai fini IRAP ai sensi dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 446/97.

Fonte: Risp. AE 4 marzo 2025 n. 63

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