L'art. 2423 bis del c.c. dispone che nella redazione dello stesso devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data della chiusura dell'esercizio; si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Il principio contabile OIC 29 ha ad oggetto la disciplina relativa al trattamento contabile e all'informativa da riportare nella Nota integrativa in riferimento al verificarsi di alcuni eventi che possono compromettere i pos...
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