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mercoledì 26/02/2025 • 11:28

Fisco DAL CDNCEC

Iscritto all’albo e presidente del CdA: profili di incompatibilità

Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 100 del 25 febbraio 2025, ha chiarito se per un'iscritta all'albo, socia di maggioranza (in possesso del 90% delle quote) e presidente del CdA di una società a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità.

a cura di

redazione Memento

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Con il pronto ordini n. 100 del 25 febbraio 2025, il CNDCEC ha chiarito che per un'iscritta all'albo, socia di maggioranza (in possesso del 90% delle quote) e presidente del CdA di una società a responsabilità limitata non si profila un'ipotesi di incompatibilità, se la carica di presidente è esercitata in forma congiunta con gli altri amministratori.

In tal senso si dovranno verificare i concreti assetti societari in riferimento alla modalità di esercizio dell'amministrazione congiuntiva (all'unanimità ovvero a maggioranza degli amministratori) e le condizioni di calcolo della maggioranza (per teste o sulla base della partecipazione al capitale).

Resta in ogni caso ferma, in virtù del citato principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'esigenza di verificare se l'iscritta:

- gestisca la società, in qualità di socia di maggioranza, in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione,

- eserciti di fatto un'influenza quantomeno sul socio di minoranza attraverso determinati rapporti giuridici (coniugio, parentela entro il 4° grado) ovvero attraverso l'utilizzo di prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all'iscritto all'albo o da questi controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc.) in modo tale da determinare un'influenza su tale soggetto.

Si ricorda che l'art. 4 c. 1 lett. c D.Lgs. 139/2005 dispone che l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi.

Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell'attività d'impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione. È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società.

Diversamente, l'assunzione da parte dell'iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali. La carica di amministratore con deleghe, presidente o amministratore unico è dunque da ritenersi compatibile solo laddove la partecipazione sia irrilevante e tale aggettivo è da riferire tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell'iscritto.

Fonte: PO 25 febbraio 2025 n. 100

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