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Con Pronto Ordini del 18 luglio 2024 n. 31, il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito alla richiesta di interpretazione dell'articolo 31, comma 3, del Codice deontologico, che vieta ai collaboratori iscritti all'albo di cercare di acquisire clienti dalla clientela dello studio presso il quale hanno lavorato.

Nel dettaglio, il Pronto Ordini chiarisce che il Consiglio nazionale non può fornire interpretazioni preventive delle norme deontologiche, poiché questa attività non rientra nelle sue funzioni e potrebbe interferire con l'autonomia decisionale dei Consigli di Disciplina.

Tuttavia, dal confronto tra l'articolo 31, comma 3, e l'articolo 15, comma 5 (ora art. 14, comma 4 nel nuovo Codice deontologico), emerge che per i collaboratori di studio è deontologicamente rilevante il mero tentativo di acquisire la clientela, indipendentemente dal fatto che l'acquisizione avvenga in modo scorretto o non conforme al decoro. Questa differenza è giustificata dal fatto che i collaboratori hanno un contatto diretto con la clientela dello studio e quindi potrebbero sfruttare questa posizione di vantaggio per tentare di acquisirla.

Il Pronto Ordini sottolinea che il divieto dell'articolo 31, comma 3, richiede una condotta attiva del collaboratore che inviti o invogli la clientela a farsi assistere da lui.

Pertanto, non sarebbe disciplinarmente rilevante se un ex collaboratore ricevesse spontaneamente richieste di assistenza dalla clientela dello studio professionale in cui ha prestato la sua opera.

Infine, l'articolo 4 del nuovo Codice deontologico afferma che il comportamento complessivo del professionista deve essere valutato considerando la gravità del fatto, la presenza di dolo o colpa, il danno procurato e tutte le circostanze soggettive e oggettive connesse alla violazione.

Fonte: PO CNDCEC 18 luglio 2024 n. 31

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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