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lunedì 17/02/2025 • 06:00

Fisco PRESTAZIONI DI SERVIZI

Manifestazioni in streaming: come cambia la territorialità IVA dal 2025

Dal 2025 cambia la territorialità IVA per le prestazioni via streaming di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativo-ricreativi in quanto si considerano effettuati in Italia purché siano resi a un privato ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero oppure a un soggetto passivo residente in Italia.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Un fenomeno sempre più diffuso, quello relativo alla trasmissione via streaming di manifestazioni, da parte di soggetti “erogatori” situati all'estero, verso consumatori italiani, sta generando una forte sottrazione di gettito per le casse erariali, soprattutto in termini di IVA. Ma grazie al D.Lgs. 180/2024 viene modificato l'art. 7-quinquies DPR 633/72, in materia di territorialità IVA sulle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili. Infatti, le modifiche introducono un diverso criterio da applicare qualora le prestazioni siano fruibili in modo virtuale, sostituendo così il criterio precedente che prende in considerazione il luogo di svolgimento della prestazione.

Più nel dettaglio, si andranno a considerare svolti in Italia tutte quelle manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico, ma anche educativo o ricreativo (e similari) e relative prestazioni accessorie, purché trasmesse via streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili a:

  • un committente non soggetto passivo IVA (B2C), domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero;
  • un committente soggetto passivo IVA (B2B), stabilito in Italia.

L'art. 7-quinquies non contemplava la trasmissione via streaming dell'evento

Prima dell'intervento riformatore, l'art. 7-quinquies DPR 633/72, prevedeva che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte, comprese le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.

Inoltre, anche le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

In buona sostanza, il precedente dettato normativo non contemplava che tali manifestazioni fossero rese con modalità streaming, ma solo in presenza.

Muta la territorialità IVA per le manifestazioni via streaming

Dal 1° gennaio 2025 si considerano effettuati in Italia i servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o simili e relative prestazioni accessorie, trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto passivo) domiciliato in Italia o residente senza domicilio all'estero.

Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.

Tali novità sono contenute nell'art. 3 c. 1 lett. a D.Lgs. 180/2024, che ha modificato l'art. 7-quinquies DPR 633/72 relativo alla territorialità dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

L'intervento legislativo ha di fatto dato attuazione alle previsioni contenute nella Direttiva 2022/542 che, al proprio considerando n. 18 ha chiarito che per garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. Secondo tale considerando è opportuno modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività.

Per quanto concerne le problematiche inerenti le frodi IVA, l'introduzione delle novità in materia di territorialità IVA – che modificano appunto l'art. 7-quinquies DPR 633/72 – mira ad evitare casi di non imposizione o di distorsione della concorrenza. Ciò per garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo in conformità appunto alla disciplina prevista dalla Direttiva 2022/542 evitando così la scelta della tassazione in Paesi a bassa imposizione fiscale

Infatti, tenuto conto che le piattaforme che erogano via streaming servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, ricreativi e simili, o altrimenti resi disponibili virtualmente, possono agevolmente localizzarsi in un territorio in cui non è dovuta l'imposta, la Direttiva 2022/542 e il D.Lgs di recepimento mirano appunto ad impedire tali fenomeni, assoggettando così ad IVA tali manifestazioni nel luogo in cui risiedono i fruitori dello spettacolo del servizio, anziché nel paese in cui le attività sono materialmente svolte.

Gli impatti della modifica

È presto per elencare gli impatti che avrà tale modifica normativa sulla modifica territoriale ai fini IVA per l'erogazione via streaming di tali manifestazioni.

Va però puntualizzato come la modifica delle regole di territorialità IVA potrebbe generare effetti positivi sul gettito erariale siccome le piattaforme di streaming sono prevalentemente riconducibili a soggetti passivi esteri. Tuttavia, in assenza di dati puntuali e dettagliati sui corrispettivi pagati da consumatori in Italia per fruire di contenuti realizzati all'estero (che diventano quindi territorialmente rilevanti in Italia, generando un maggior gettito), ovvero pagati da consumatori esteri per fruire di contenuti realizzati in Italia (che non sarebbero più territorialmente rilevanti in Italia con una conseguente diminuzione di gettito), è assai difficile oggi definire il potenziale incremento di gettito per lo Stato italiano.

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