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sabato 08/02/2025 • 06:00

Speciali OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

IVA: è legittimo negare il rimborso in caso di fattura con dati errati?

È legittimo negare il diritto al rimborso dell'IVA per il solo motivo che il soggetto passivo dispone di una fattura che non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa o sulla quale la data indicata è errata e il prezzo è gonfiato? È una delle domande pregiudiziali sollevate avanti la CGUE.

di Renato Portale - Dottore commercialista in Lecco

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Operazioni soggettivamente inesistenti: dati della fattura

Una Corte tributaria ungherese ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi: 

1) se sia conforme agli artt. 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 226 direttiva IVA e al diritto a un giudice imparziale riconosciuto come principio generale di diritto dall'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: la «Carta»), in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità, di effettività e di certezza del diritto, una prassi dell'autorità tributaria che consiste nel negare al soggetto passivo il diritto al rimborso dell'IVA allegando che, nonostante la cessione dei beni sia effettivamente avvenuta e siano presenti una fattura e altri documenti contabili giustificativi, la fattura è fittizia in quanto le operazioni economiche ivi registrate non hanno effettivamente avuto luogo e, di conseguenza, le transazioni non sono state concluse tra le parti indicate in tale fattura, poiché:

a) è stato il soggetto passivo a trattare tutte le questioni con i produttori ed è stato solo dopo che questi si è ritirato dall'operazione che l'emittente della fattura, stabilito nel territorio nazionale, è stato coinvolto nella transazione per soddisfare i requisiti del credito;

b) i macchinari sono stati consegnati direttamente dal produttore nello stabilimento del soggetto passivo;

c) la data di esecuzione indicata sulla fattura è falsa;

d) il prezzo indicato sulla fattura è stato gonfiato;

e) il soggetto che ha emesso la fattura ha assolto solo parzialmente e tardivamente il proprio obbligo di versare [l'IVA];

2) se l'articolo 178, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l'autorità tributaria nazionale possa negare il diritto al rimborso dell'IVA per il solo motivo che il soggetto passivo dispone di una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 226, punti 6 e 7, di tale direttiva, anche qualora detta autorità disponga di tutti i documenti e le informazioni necessari per consentirle di verificare, sulla base degli stessi, se le condizioni sostanziali legalmente previste per l'esercizio di tale diritto siano soddisfatte:

a) in caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se l'intimazione al soggetto passivo di rettificare la fattura costituisca in tal caso un presupposto per il rimborso dell'IVA;

b) in caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, e tenuto conto anche dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, se sia proporzionata, in tale situazione, l'imposizione nei confronti del soggetto passivo di un'ammenda del 200 %, vale a dire l'importo dell'ammenda che può essere inflitta in caso di occultamento di redditi o di falsificazione e distruzione di documenti giustificativi, documenti contabili e registri;

3) se sia conforme alle summenzionate disposizioni della direttiva IVA, al diritto a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta, nonché ai principi di effettività, di proporzionalità e di neutralità fiscale, la prassi dell'autorità tributaria di negare al soggetto passivo il diritto al rimborso dell'IVA allegando che, nonostante l'operazione economica indicata nella fattura abbia effettivamente avuto luogo e sulla base del fatto che la fattura è fittizia — per i motivi elencati nella prima questione pregiudiziale e ritenuti oggettivi dall'autorità tributaria —, essa considera automaticamente, senza esaminare nessun'altra circostanza, che la condotta del soggetto passivo è contraria ai requisiti del legittimo esercizio del diritto e, sulla base di tale condotta e senza esaminare espressamente l'elemento relativo alla conoscenza, che il soggetto passivo si è consapevolmente sottratto al pagamento dell'imposta attraverso le transazioni fittizie indicate nella fattura.

La causa può interessare anche l'Italia, ove la giurisprudenza si è pronunciata diverse volte sulle operazioni soggettivamente inesistenti. 

Osservazioni

Con riferimento ai requisiti formali della fattura, con l'Ordinanza n. 13473 del 29 aprile 2022, la Cassazione ha ritenuto errato il comportamento del Giudice di merito che ha dato rilevanza ai dati formali della fatturazione, non essendo questi decisivi, come pure la regolarità dei pagamenti, mentre non si è confrontato con altri elementi indiziari rilevanti dedotti dall'Agenzia, ossia l'assenza di organizzazione commerciale da parte della società cedente, l'assenza di patrimonio aziendale, l'antieconomicità delle operazioni contestate, al fine di valutare non solo se il contribuente fosse a conoscenza della frode, ma anche se avrebbe dovuto esserlo. Più recentemente e di orientamento più restrittivo, con l'Ordinanza n. 10804 del 22 aprile 2024, la Cassazione ha ritenuto assolto l'onere della prova a carico dell'Ufficio, considerato “che la quasi integralità delle fatture ‘contestate'” mancava proprio dei dati essenziali a consentire il controllo, ricostruendo soggetti e percorso delle forniture, quali quelli “identificativi dell'incaricato al trasporto, dell'automezzo, della firma del conducente e del destinatario della merce”. Ciò dimostra la non estraneità della contribuente alla frode, rendendo non significativa l'allegazione della vendita, da parte della medesima, ad un prezzo asseritamente allineato con quello di mercato (ciò tra l'altro ben potendo essere compatibile semplicemente con un suo maggior margine di illecito guadagno). Si attende quindi la pronuncia dei Giudici europei per comprendere quanto la regolarità formale della fattura possa influenzare il carattere fraudolento dell'operazione.

La causa è stata rubricata con il numero C-270/24 e interessa l'art. 19 DPR 633/72.

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