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mercoledì 05/02/2025 • 06:00

Speciali TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALE

Bonus 5.0: nuove soglie di investimento e procedura di accesso più semplice

La Manovra 2025 ha modificato le soglie di investimento del bonus 5.0, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro. Altre novità riguardano la procedura di accesso al bonus e la cumulabilità.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 427-429 L. 207/2024) ha modificato la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 relativamente a:

  • beneficiari;
  • aliquote agevolative;
  • misura;
  • procedure di accesso;
  • cumulabilità.

Vedi anche: Bonus Transizione 5.0: soggetti beneficiari e aliquote agevolative del 29 gennaio 2025.

Misura del credito d'imposta 5.0

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto la riduzione da 3 a 2 delle soglie di investimento inizialmente previste. Pertanto, ad oggi, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

1) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% ovvero, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento dal 5 al 10%:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

2) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10% e fino al 15%:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

3) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, deve assumersi il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all'allegato B alla L. 232/2016) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La procedura di accesso al bonus 5.0

L'agevolazione è subordinata al rispetto di una specifica procedura semplificata. Infatti, per poter accedere al beneficio i soggetti interessati sono tenute a presentare, in via telematica, sulla base di un apposito modello messo a disposizione dal GSE (ovvero il Gestore dei Servizi energetici Spa) due documenti ovvero:

1) le certificazioni “energetiche” (che devono essere rilasciate da un valutatore indipendente per attestare sia la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni sia l'effettiva realizzazione degli investimenti agevolabili);

2) una comunicazione indicante la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo preventivato.

A sua volta, il GSE è tenuto a trasmettere telematicamente e mensilmente al Ministero delle Imprese e del made in Italy l'elenco delle imprese che hanno chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato. In questo modo verrà assicurato che l'importo complessivo dei progetti ammessi alla prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Successivamente, ai fini dell'utilizzo del credito, occorre inviare al GSE le comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento agevolati. Queste comunicazioni determineranno l'importo del credito d'imposta effettivamente utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Al termine, occorrerà comunicare il completamento dell'investimento mediante l'invio della certificazione “ex post”.

L'ultimo step operativo prevede la trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie con l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Utilizzo in compensazione e cumulabilità

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con:

  • il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) (art. 16 DL 124/2023) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (art. 13 DL 60/2024);
  • altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap non porti al superamento del costo sostenuto;
  • ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (art. 9 regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Viceversa, il credito 5.0 non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0. Ovviamente, in ogni caso, l'eventuale cumulo non può determinare il superamento del costo che è stato sostenuto.

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