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lunedì 30/12/2024 • 14:10

Lavoro Dall'INPS

Accertamento unico disabilità: al via la sperimentazione dal 2025

L'INPS, con Mess. 27 dicembre 2024 n. 4465, comunica l'avvio della sperimentazione per l'accertamento unico della disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il procedimento si dovrà concludere entro massimo 90 giorni dalla trasmissione del certificato medico introduttivo.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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L'INPS, con proprio messaggio, fornisce le prime istruzioni operative in merito all'avvio della sperimentazione per l'accertamento unico della disabilità, a partire dal 1° gennaio 2025.

Tale sperimentazione è valida solo per i soggetti residenti in nove province, ossia Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari; mentre, dal 1° gennaio 2026 le nuove regole saranno in vigore su tutto il territorio nazionale.

La fase di sperimentazione 

La fase di sperimentazione, per la quale l'Istituito detta le proprie istruzioni, è prevista dall'art. 33, c. 1, D.Lgs. 62/2024 che ha introdotto una profonda riforma dei criteri e delle modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una valutazione di Base affidata, in via, esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, la citata norma prevede che le modalità per la procedura di sperimentazione nonché la verifica dei suoi esiti vengano stabiliti con regolamento adottato su iniziativa del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabili.

Le principali novità del procedimento amministrativo 

L'INPS illustra le principali novità della procedura amministrativa per il riconoscimento della condizione di disabilità, che riguardano, nel dettaglio:

- il certificato medico introduttivo

Spetta all'INPS la competenza esclusiva in merito all'accertamento della condizione di disabilità (art. 8 D.Lgs. 62/2024). Il procedimento valutativo si attiva tramite la presentazione telematica del certificato medico introduttivo (Mess. 28 novembre 2024 n. 4014).

- la profilazione dei medici certificatori

Il nuovo certificato medico introduttivo deve essere rilasciato e trasmesso dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i centri di diagnosi e cura delle malattie rare nonché dai medici di medicina generale, dai pediatri, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.

- il contenuto del certificato

Il certificato dovrà contenere:

  • i dati anagrafici, il codice fiscale, cittadinanza, domicilio, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
  • la documentazione relativa all'accertamento diagnostico inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  • la diagnosi codificata in base al sistema di classificazione internazionale delle malattie;
  • il decorso e la prognosi delle patologie;
  • la segnalazione di intrasportabilità;
  • la segnalazione che una o più infermità per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi;
  • l'eventuale segnalazione di malattia oncologica o di una patologia di competenza dell'associazione che tutele le persone con disabilità intellettiva e relazionale;
  • l'eventuale segnalazione di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

A seguito della compilazione, il medico certificatore firma digitalmente e trasmette il certificato medico introduttivo nella sezione apposita, presente sul sito istituzionale dell'INPS, che viene acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE). Il certificato, una volta inviato, può essere consultato accedendo al “Portale della Disabilità”.

- la procedura di accertamento sanitario

La condizione di disabilità è determinata a seguito di un procedimento unico di riconoscimento della disabilità, cioè valido contemporaneamente per tutti i livelli di sostegno ossia invalidità civile, cecità civile, sordità civile, collocamento obbligatorio e inclusione scolastica.

L'interessato viene convocato a visita per la cd. valutazione di base e l'accertamento viene svolto dalle unità di valutazione di base dell'INPS (UVB) durante il quale l'interessato può farsi assistere dal proprio medico o dallo psicologo di fiducia.

In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione, la valutazione della disabilità di base viene effettuata utilizzando, per tutte le patologie, le tabelle attualmente valide per l'invalidità civile (DM 5 febbraio 1992).

La procedura di valutazione si conclude con l'adozione del certificato attestante la condizione di disabilità (in sostituzione del verbale sanitario), che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa per conseguire i benefici di legge.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni, in caso di patologie oncologiche; 30 giorni, in caso di minori o 90 giorni, in tutti gli altri casi. Il termine decorre dalla data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

La commissione UVB può eventualmente chiedere un'integrazione documentale per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della domanda con sospensione dei termini per 60 giorni, ulteriormente prorogabili di altri 60 giorni.

- la trasmissione dei dati socio-economici

Dal momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, l'interessato può comunicare all'INPS i dati socio-economici per il riconoscimento delle prestazioni economiche connesse alla disabilità.

Fonte:  Mess. INPS 27 dicembre 2024 n. 4465  

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