Il DM MEF 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024 n. 295, disciplina i requisiti soggettivi ed essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale. Requisiti soggettivi Possono presentare domanda di adesione al regime le seguenti categorie di contribuenti: i soggetti (residenti e non) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a determinate soglie, ossia 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni di euro dal 2026 e 100 milioni di euro dal 2028 (la perdita di tali requisiti dimensionali non sarà valutata ai fini dell'ammissione o permanenza nel regime qualora derivi da operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo); i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi; i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali di cui sopra e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato; i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo. Per i contribuenti rientranti nella seconda categoria, sarà possibile presentare l'istanza di ammissione al regime a partire dalla data in cui viene effettuato il primo adempimento fiscale connesso alla corretta esecuzione della risposta all'interpello; per quanto attiene, invece, ai soggetti della terza e quarta categoria, ciascun contribuente del gruppo dovrà presentare autonoma domanda di ammissione al regime. Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale Il sistema deve rispettare i seguenti requisiti: la presenza di una strategia fiscale, chiara e documentata, degli obiettivi dei vertici aziendali in materia; la presenza di una chiara attribuzione di ruoli, a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti e con l'esplicitazione delle responsabilità connesse; la previsione di efficaci procedure per lo svolgimento delle attività di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio; la previsione di efficaci procedure di monitoraggio; l'attitudine ad adattarsi ai cambiamenti interni ed esterni all'impresa; l'invio di una relazione, con cadenza almeno annuale, agli organi di gestione, finalizzata all'esame e alle valutazioni conseguenti; la previsione di una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali. Fonte: DM MEF 6 dicembre 2024 (GU 17 dicembre 2024 n. 295)
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Ignazio La Candia
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, MilanoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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