giovedì 12/12/2024 • 06:00
Il DM MEF 6 dicembre 2024 definisce i requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale e la modalità di presentazione della domanda. Per i soggetti che presentano domanda nel 2024, la certificazione del professionista abilitato potrà essere predisposta e presentata entro il 31 dicembre 2025.
Con il DM MEF del 6 dicembre 2024 continua l'intensa attività normativa che ha interessato l'istituto dell'adempimento collaborativo (c.d. Cooperative compliance) in attuazione della Riforma fiscale. L'emanazione del DM in oggetto si è resa necessaria in ragione delle modificazioni subite dal D.Lgs. 221/2023, in materia di condizioni soggettive e oggettive di accesso al regime di adempimento collaborativo, le quali hanno determinato l'inapplicabilità delle disposizioni attuative precedentemente vigenti (contenute nel Provv. AE 14 aprile 2016 n. 54237), pertanto sostituite con quelle del Decreto in commento.
Requisiti soggettivi
Potranno presentare domanda di adesione al regime le seguenti categorie di contribuenti:
Per i contribuenti rientranti nella seconda categoria, sarà possibile presentare l'istanza di ammissione al regime a partire dalla data in cui viene effettuato il primo adempimento fiscale connesso alla corretta esecuzione della risposta all'interpello; per quanto attiene, invece, ai soggetti della terza e quarta categoria, ciascun contribuente del gruppo dovrà presentare autonoma domanda di ammissione al regime.
Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale
Coloro che intenderanno aderire dovranno essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali; quest'ultimo dovrà essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, predisposto in modo coerente con le linee guida fornite dal Legislatore e certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti.
Il sistema può dirsi efficace qualora possa garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, consentendole di adempiere al meglio ai propri doveri di trasparenza e collaborazione. In particolare, per garantire le finalità previste dalla norma (ossia la promozione di una cultura aziendale, a tutti i livelli, improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, nonché un'ottimale circolazione delle informazioni), il sistema deve rispettare i seguenti requisiti:
Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata
Il modello per la richiesta di adesione sarà approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sarà reso disponibile gratuitamente online. La domanda potrà essere presentata esclusivamente via p.e.c. dai soggetti residenti, mentre per i non residenti sarà possibile procedere mediante casella di posta elettronica ordinaria. L'istanza dovrà essere compilata in conformità alle istruzioni che verranno allegate al modello, corredata dalla documentazione di cui all'art. 4, c. 5, del DM: quest'ultima potrà essere presentata o integrata entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente. La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro i termini comporterà l'inammissibilità dell'istanza.
Verifica dei requisiti di accesso al regime
L'ufficio competente a valutare l'ammissibilità dell'istanza ha la facoltà di proporre, eventualmente, gli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al regime. Al termine dell'attività istruttoria (nel corso della quale potranno essere anche effettuati accessi presso la sede del contribuente) e, comunque, non prima della ricezione della documentazione, l'ufficio dovrà avviare le interlocuzioni relative al procedimento di ammissione (le quali potranno articolarsi in più incontri, pur dovendosi concludere entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione).
In caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al regime, i termini saranno sospesi fino alla presentazione dell'ulteriore documentazione necessaria o fino all'effettiva implementazione delle misure correttive richieste; la procedura si intenderà rinunciata nel caso in cui ciò non avvenga entro sei mesi.
L'esito della procedura sarà comunicato, generalmente via p.e.c., entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della documentazione (fatta salva l'eventuale sospensione dei termini).
Qualora, successivamente all'ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo, l'Agenzia delle Entrate potrà disporre con provvedimento motivato, previa valutazione di rilevanza, l'esclusione del contribuente.
Disposizioni transitorie
Per i soggetti che presentano istanza nel 2024 (successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023), o per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che presentano istanza nel 2025 entro il termine di chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione del professionista abilitato potrà essere predisposta e presentata all'Agenzia delle Entrate, a integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025. In questo caso, il termine di 120 giorni decorre dalla data di presentazione della certificazione.
Fonte: DM MEF 6 dicembre 2024
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Ignazio La Candia
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, MilanoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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