mercoledì 18/12/2024 • 06:00
In tema di Superbonus, l'opzione per ripartire in 10 quote annuali la detrazione per le spese sostenute nel 2022 non può essere esercitata se la prima rata della detrazione non è stata indicata nella dichiarazione 2023, ma è stata effettuata la cessione delle rate residue (Risp. AE 17 dicembre 2024 n. 262).
redazione Memento
L'istante dichiara di aver effettuato, nel corso dell'anno 2022, alcuni interventi per una spesa complessiva di euro 50.500,00 relativi al Superbonus e che a ottobre 2023 ha avviato con Poste Italiane S.p.A. una trattativa finalizzata alla cessione che si è conclusa ad aprile 2024 con la cessione di euro 41.662,50 corrispondenti alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante mentre la prima rata pari ad euro 13.887,50 non è stata oggetto né di cessione (in quanto Poste Italiane non acquisiva la rata del 2023) né di detrazione nella dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022. Tanto premesso, l'Istante chiede come utilizzare il credito non ceduto e non fruito in dichiarazione dei redditi pari ad euro 13.887,50.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 17 dicembre 2024 n. 262, ricorda che l'art. 119 c. 8-quinquies TUIR stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. La ripartizione ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ''incapienza fiscale''. La condizione, tuttavia, è che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
In sostanza, possono esercitare l'opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Ciò per consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni anziché quattro previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
Nel caso in esame, quindi, l'opzione non può essere esercitata dal momento che, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, è stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022. Pertanto, l'istante non può optare per la predetta ripartizione della detrazione in 10 quote annuali ma può presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione pari ad euro 13.887,50.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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