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lunedì 16/12/2024 • 15:24

Fisco CREDITI D'IMPOSTA

4.0: quando presentare la comunicazione di completamento dell'investimento

La trasmissione della comunicazione preventiva è un adempimento prodromico alla presentazione di una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti ed entrambe sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti (Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 260).

a cura di

redazione Memento

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La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 16 dicembre 2024 n. 260, precisa che:

1) per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

2) per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del DL 39/2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, non viene disposto che le comunicazioni in oggetto siano effettuate entro un termine perentorio a pena di decadenza, con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Ciò posto, non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l'istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2 c. 1 DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Fonte: Risp. AE 16 dicembre 2024 n. 260

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