martedì 17/12/2024 • 06:00
Pubblicato nella GU 16 dicembre 2024 n. 294 il D.Lgs. 192/2024 recante revisione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che riordina e semplifica (con alcune norme innovative) il regime impositivo dei redditi.
È stato pubblicato nella GU 16 dicembre 2024 n. 294 il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 recante revisione del regime impositivo dei redditi, che interviene diffusamente sul TUIR in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione. In termini generali, le nuove norme si applicano dal 2024. Di seguito in rassegna le principali novità. Art. 1 - Aggiornamento delle banche dati catastali Con riferimento ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è previsto l'esonero dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i fatti che possono comportare variazione del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione. Art. 3 - Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente Tale articolo interviene sulla disciplina della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, modificando (tra l'altro) i criteri previsti ai fini della determinazione del valore dei beni e dei servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro, ceduti ai dipendenti. Viene introdotta anche l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e per le polizze assicurative. Art. 5 - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo È stato introdotto nel TUIR l'art. 177-bis - rubricato Operazioni straordinarie e attività professionali - a mente del quale i conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Per approfondire, vedi "Decreto IRPEF-IRES: le novità per i lavoratori dipendenti e autonomi" Art. 7 - Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni, nonché di ogni altro costo successivo inerente. Tale disposizione si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto. Art. 9 - Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'art. 93 del TUIR, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. Le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. Art. 10 - Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili Tale articolo (che assume valenza sistematica nel nostro ordinamento tributario) individua le fattispecie di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le divergenze - i.e. divergenze non strutturali - tra valori contabili e fiscali cui applicare la disciplina del riallineamento ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali. Ad esempio, costituiscono fattispecie di cambiamento di principi contabili dalle quali possono derivare tali divergenze i) la prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. “First Time Adoption” o “FTA”) ovvero ii) le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti (si pensi al caso di una fusione per incorporazione di un soggetto OIC-adopter in un soggetto IAS-adopter) e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Le divergenze in parola sono assunte distintamente ai fini IRES e IRAP. Art. 11 - Regimi di riallineamento Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni straordinarie in precedenza indicate. La somma algebrica di dette differenze se positiva è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, a cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni IRES e IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, come, ad esempio, nel caso di iscrizione del diritto d'uso e delle passività del leasing. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota rispettivamente del 18% e del 3%. Art. 12 - Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie Per effetto della novella normativa, è stato introdotto un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali. Nello specifico, la norma ha modificato il c. 2-ter dell'art. 176 del TUIR: la società conferitaria può optare nella dichiarazione dei redditi per l'applicazione in tutto o in parte sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3%. Il riferimento operato dalla norma ai “singoli elementi dell'attivo” determina che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non è più condizionata, come in passato, al riallineamento per categorie omogenee di immobilizzazioni. Per approfondire, vedi "Operazioni straordinarie: il Decreto IRPEF-IRES revisiona il riallineamento" Art. 14 - Affrancamento straordinario delle riserve I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati in tutto o in parte con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 10%. Art. 15 - Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie Tali modifiche rappresentano uno degli snodi centrali della revisione del regime impositivo dei redditi, come evidenziato dall'art. 6, lett. e), nn. 2), 3) e 4), Legge Delega Fiscale. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite. Inoltre, è stato introdotto il principio della libera compensabilità delle perdite conseguite da una società a partire dal suo ingresso nell'ambito del gruppo societario - a cui è attribuita rilevanza quale unico soggetto economico - nonché delle perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo normativamente previsti ( perdite cc.dd. “omologate”). Art. 16 - Scissione e Scissione mediante scorporo La scissione mediante scorporo (cfr. art. 2506.1 c.c.) trova piena “dignità” fiscale nel nostro ordinamento tributario. Come per i conferimenti di azienda, se lo scorporo ha a oggetto un'azienda le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda scorporata. Ai fini della disciplina dell'abuso del diritto, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. Art. 17 - Modifiche alla disciplina dei conferimenti La novella normativa ha modificato l'art. 177 del TUIR, prevedendo che nel caso di conferimenti di azioni o quote in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, anche non residente nel territorio dello Stato, ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Tale disposizione si applica, al ricorrere di particolari condizioni, anche qualora la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa la percentuale di controllo. Art. 18 - Modifiche alla disciplina della liquidazione Per le società soggette all'IRES, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Qualora la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Art. 19 - Modifiche alla disciplina della “tonnage tax” I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi nell'imponibile forfetario, a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall'imponibile. Si segnala l'introduzione di un credito di imposta nei casi di locazione a scafo nudo delle navi agevolate, in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, con riferimento ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo. Art. 20 - Modifiche al regime delle società di comodo È stato modificato, e razionalizzato, l'art. 30, L. 724/94, con riferimento al i) test di operatività e ii) alla determinazione del reddito minimo . In particolare, a seguito della novella normativa, i parametri ai fini: del test di operatività (cfr. c. 1, art. 30) sono pari all'1%, al 3%, al 6% e al 15%; della determinazione del reddito minimo (cfr. c. 3, art. 30) sono pari allo 0,75%, al 2,38%, al 4,75% e al 12%. Per approfondire, vedi "Società di comodo: come cambiano i coefficienti con la Riforma fiscale" Fonte: D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 (GU 16 dicembre 2024 n. 294)
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Giovanni Incerto
- Dottore Commercialista -Revisore Contabile, Studio Gnudi e associatiGiacomo Marchioni
- Praticante Commercialista e Tirocinante Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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