L'art. 3 del Decreto IRPEF-IRES introduce alcune modifiche all'art. 10 e all'art. 51 TUIR e si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In dettaglio, con la modifica apportata all'art. 10, comma 1, lettera e-ter) TUIR, si escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. La disciplina attualmente vigente prevede la deducibilità di tali somme fino a un massimo di 3.615,20 euro. Le nuove regole specificano che i Fondi a cui sono destinati i versamenti devono essere iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
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Art. 10, comma 1, lett. e-ter (vigente) |
Art. 10, comma 1, lett. e-ter (modificato) |
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e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza. Quotidianopiù è anche
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© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Vedi anche Riforma fiscale: approvato in via definitiva il Decreto IRPEF e IRESIl Consiglio dei Ministri, riunitosi il 3 dicembre 2024, ha approvato in esame definitivo il D.Lgs. che introduce una revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF .. di Pietro Mosella - Giornalista pubblicistaIscriviti alla NewsletterRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione ![]() Trovi interessante questo video?
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