L'art. 3 del Decreto IRPEF-IRES introduce alcune modifiche all'art. 10 e all'art. 51 TUIR e si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. In dettaglio, con la modifica apportata all'art. 10, comma 1, lettera e-ter) TUIR, si escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. La disciplina attualmente vigente prevede la deducibilità di tali somme fino a un massimo di 3.615,20 euro. Le nuove regole specificano che i Fondi a cui sono destinati i versamenti devono essere iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Art. 10, comma 1, lett. e-ter (vigente) Art. 10, comma 1, lett. e-ter (modificato) e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano p...
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