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L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito relativo al trattamento fiscale applicabile a un importo ricevuto nel 2023 da un erede residente in Italia da un fondo pensione statunitense di un individuo deceduto che era cittadino di Italia e Stati Uniti.

La richiesta è stata fatta dall'erede, che è l'unico beneficiario dell'eredità, la quale consiste in beni situati interamente negli Stati Uniti. L'eredità era soggetta a un'imposta di successione statale dell'1% negli Stati Uniti.

Il defunto aveva un conto pensione gestito da un'azienda statunitense, che includeva due piani pensionistici finanziati da contributi sia del defunto che del datore di lavoro, insieme ai guadagni reinvestiti. Alla morte del defunto all'età di 84 anni, l'erede ha ricevuto un pagamento in un'unica soluzione dal fondo pensione nel 2023, che non era soggetto a ritenuta d'acconto negli Stati Uniti e era stato segnalato come reddito esente sul modulo 1042S.

L'erede chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate relativamente all'importo, se:

  • sia da assoggettare a tassazione, quale reddito di capitale ai sensi degli artt. 44 e 45 TUIR, con riferimento esclusivamente all'incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%, oppure;
  • sia da qualificarsi come reddito di lavoro dipendente in capo al de cuius, ai sensi dell'art. 49 c. 2 lett. a) TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e quindi, poiché percepita da un erede, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 7 c. 3 TUIR. Ove fosse applicabile tale ultima tesi interpretativa, l'istante chiede quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'importo ricevuto deve essere classificato come reddito pensionistico, equiparandolo a un reddito di lavoro dipendente e quindi soggetto a tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la tassazione dovrebbe seguire le stesse regole che si sarebbero applicate se i pagamenti fossero stati effettuati direttamente al defunto.

Fonte: Risp. AE 27 novembre 2024 n. 229

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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